Sentenza n. 2610/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell'atto di diffida e costituzione in mora della Asl Napoli 3 Sud, prot. 140157 del 22/11/2022, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 139218 del 21/11/2022, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 21/11/2022 ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010”; c) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 126961 del 03/11/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento”; d) della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 197189 del 21/12/2020ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2010”; e) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generalen.606del 11/08/2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010-macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” modificata per le aree di medicina nucleare e radiologia diagnostica con DDG n. 337 del 18/04/2018; f) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021; g) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16/10/2023: a) Della Deliberazione del Direttore Generale della Asl Na 3 Sud n. 718 del 21/06/2023 recate: “APPROVAZIONE PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI RIGUARDANTI LA REGRESSIONE TARIFFARIA DELLA ASL NAPOLI 3 SUD – MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN PARTE QUA DELLA DELIBERAZIONE N. 520/2021” pubblicata il 21/06/2023 fino al 06/07/2023; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di recupero e diffida al pagamento di somme asseritamente dovute per regressione tariffaria relativa all'anno 2010, nonché deliberazione che ha previsto la compensazione legale quale modalità ordinaria di recupero dei crediti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato gli atti con cui l'ASL ha comunicato la conclusione del procedimento di recupero di un credito di euro 35.414,47, già determinato in relazione alla regressione tariffaria per l'anno 2010, e ha intimato il pagamento mediante diffida e costituzione in mora. Ha dedotto il difetto di adeguata motivazione e l'eccessivo tempo trascorso tra l'accertamento del credito, la richiesta di pagamento e gli esercizi finanziari di riferimento. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione con cui l'ASL ha approvato una procedura per il recupero dei crediti da regressione tariffaria, individuando nella compensazione legale la modalità ordinaria di recupero, sostenendo che tale modalità non potesse essere applicata alla propria posizione poiché il credito dell'amministrazione non era stato accertato giudizialmente ed era stato contestato. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la natura meramente contabile e patrimoniale delle controversie relative al computo e al recupero delle somme. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione anche con riferimento al ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che gli atti impugnati non costituiscano esercizio di un potere autoritativo, ma atti paritetici con cui l'ASL ha determinato e richiesto il pagamento di crediti ritenuti certi, liquidi ed esigibili sulla base dei risultati del tavolo tecnico e del rapporto contrattuale con la struttura accreditata. La controversia riguarda quindi esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi e le modalità di recupero, senza investire gli atti generali o presupposti con cui la regressione tariffaria e i relativi criteri siano stati autoritativamente stabiliti. In materia di regressione tariffaria, quando la lite concerne il rapporto patrimoniale interno tra ASL e struttura privata accreditata e si configura secondo il binomio obbligo-pretesa, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha indicato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice ordinario e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali
La giurisdizione amministrativa esclusiva sul pubblico servizio non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario, quando non sia coinvolto l'esercizio di un potere autoritativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono determinare la decisione, come il possibile difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la lite riguarda esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati dalla struttura sanitaria privata accreditata, il loro calcolo o il loro recupero, senza contestare l'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione.
- Gli atti con cui un'ASL determina, sulla base di un rapporto contrattuale e di mere operazioni contabili, l'importo dovuto per regressione tariffaria e ne richiede il pagamento hanno natura paritetica e non provvedimentale; le relative controversie concernono diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie dal contenuto esclusivamente patrimoniale, riconducibili al rapporto interno tra amministrazione e concessionario secondo lo schema obbligo-pretesa, quando non rilevi un potere amministrativo di cura di interessi generali.
- La contestazione delle modalità di recupero del credito, inclusa la previsione della compensazione legale, resta devoluta al giudice ordinario quando presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito e non investe gli atti autoritativi a monte che hanno stabilito la regressione tariffaria e i criteri generali di calcolo.
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