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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5636/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva acquistato, con atto notarile, due locali a uso commerciale per complessivi Euro 110.000,00. Il 20 ottobre 2008 l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rideterminando il valore dei locali in base ai valori OMI, attribuiti in misura superiore a Euro 2.500,00 al metro quadrato. La contribuente contestava la stima, deducendo che non considerava lo stato di degrado dei beni e producendo una perizia secondo cui il valore di mercato non superava Euro 186.549,00. La CTP di Salerno, con sentenza del 1° marzo 2010, accoglieva parzialmente il ricorso e determinava il valore in Euro 300.400,00. La CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza depositata il 18 dicembre 2012, rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado; nel dispositivo, tuttavia, indicava anche la conferma dell’avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) nullità per error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto inammissibile l’appello e omesso di pronunciarsi sulle eccezioni; (2) violazione dell’art. 342 c.p.c., poiché l’appello non doveva introdurre argomenti nuovi, ma soltanto criticare in modo specifico la sentenza; (3) violazione degli artt. 24 Cost., 91, 100 e 342 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso il merito dopo avere dichiarato inammissibile il gravame; (4) violazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c., per mancata prova del maggior valore, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’impiego di fonti estranee al processo e l’errata valutazione delle prove; (5) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in quanto il dispositivo avrebbe dovuto confermare la sentenza della CTP, non l’avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo e terzo: la CTR non aveva dichiarato l’appello inammissibile, ma aveva implicitamente ritenuto infondata la relativa eccezione esaminando il merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato anche il quarto motivo, perché la CTR aveva considerato la perizia di parte e le caratteristiche strutturali e urbanistiche dell’immobile, e la valutazione del materiale probatorio, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non per vizi logici. È stato invece accolto il quinto motivo: rigettando l’appello, la CTR avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, che aveva rideterminato il valore dell’immobile, e non l’avviso di accertamento; non risultava proposto un ricorso incidentale diretto a ottenere la conferma dell’avviso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nella successiva parte in diritto, invece, la CTR non si pronuncia esplicitamente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, accogliendola o rigettandola esplicitamente, ma, passando ad esaminare il merito del giudizio, implicitamente la ritiene infondata.

    Il contenuto decisorio della sentenza si ricava dalla motivazione nel suo complesso: l’esame del merito implica che l’eccezione di inammissibilità del gravame sia stata implicitamente respinta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ed invero, la sentenza impugnata nel rigettare l’appello, avrebbe dovuto confermare non già l’avviso di accertamento originariamente impugnato bensì la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva rideterminato il valore dell’immobile.

    Il dispositivo deve corrispondere alla decisione effettivamente assunta: se l’appello è rigettato, va confermata la sentenza di primo grado, non l’atto impositivo originario, quando il primo giudice ne aveva parzialmente accolto l’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Infatti, in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (vedi Sez. 6-5, n. 101/2015).

    Nel valutare la prova del valore dell’immobile, il giudice di merito può apprezzare il materiale probatorio e ricorrere a presunzioni; la valutazione di fatto adeguatamente motivata non è rivedibile in cassazione al di fuori dei vizi logici.

  • art. 342 c.p.c.

    Il secondo motivo del ricorso che verte sull’ammissibilità dell’atto di appello è assorbito sulla scorta di quanto dianzi esposto.

    La Corte non ha deciso autonomamente la censura relativa ai requisiti di specificità dell’appello, ritenendola assorbita dopo avere chiarito che la CTR aveva implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità.

  • art. 52 del D.P.R. n. 131/1986

    Ed invero la CTR, nel confermare quanto statuito in primo grado in ordine alla determinazione del valore dell’immobile per cui è processo, ben lungi dal fare riferimenti a parametri estimativi inespressi ovvero a fonti di conoscenza estranee al processo, ha testualmente fatto riferimento sia alla perizia di parte sia alle caratteristiche strutturali ed urbanistiche dell’immobile, e quindi non ai soli valori OMI.

    La determinazione del valore può fondarsi sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, inclusi la perizia di parte e le caratteristiche strutturali e urbanistiche del bene; non è necessario che il giudice si basi esclusivamente sui valori OMI.

  • art. 115 c.p.c.

    Ed invero la CTR, nel confermare quanto statuito in primo grado in ordine alla determinazione del valore dell’immobile per cui è processo, ben lungi dal fare riferimenti a parametri estimativi inespressi ovvero a fonti di conoscenza estranee al processo, ha testualmente fatto riferimento sia alla perizia di parte sia alle caratteristiche strutturali ed urbanistiche dell’immobile, e quindi non ai soli valori OMI.

    Non sussiste l’impiego di fonti estranee al processo quando la valutazione del giudice si fonda sulla perizia di parte e sulle caratteristiche del bene considerate nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Nel tenere conto sia del valore di cui alla perizia di stima (elemento questo presumibilmente svalutato) che delle caratteristiche complessive dell’immobile, la CTR ha quindi considerato il materiale probatorio acquisito con una valutazione non sindacabile se non in presenza di vizi logici.

    La valutazione delle prove compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione in assenza di vizi logici.

Massime di principio

  • La lettura della sentenza d’appello va effettuata considerando l’intero provvedimento: quando il giudice affronta il merito della controversia, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione può risultare implicitamente respinta.
  • Nel contenzioso tributario sulla stima del valore di un immobile, il giudice di merito può valutare congiuntamente la perizia di parte e le caratteristiche strutturali e urbanistiche del bene, senza essere vincolato ai soli valori OMI.
  • La scelta di ricorrere a presunzioni, l’individuazione dei fatti rilevanti e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito; se adeguatamente motivate, tali valutazioni non sono sindacabili in cassazione salvo vizi logici.
  • Quando il giudice d’appello rigetta il gravame, il dispositivo deve confermare la sentenza di primo grado e non l’atto originariamente impugnato, se la sentenza di primo grado aveva parzialmente accolto l’impugnazione e modificato la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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