Sentenza n. 1472/2026 - Roma, Sezione 5
PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento emesso dal Consiglio regionale del Lazio - Servizio Comunicazione e relazioni esterne - area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy", prot. -OMISSIS-del 31 marzo 2025, notificato in pari data, nella parte in cui ha denegato l'accesso ai "verbali dei colloqui tenutisi con la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e con il personale assegnato alle strutture amministrative già dirette dal Dott. -OMISSIS-" e del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 giugno 2025 con cui, sempre il "Servizio Comunicazione e relazioni esterne" - area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy", nel dare esecuzione alla decisione del Difensore civico regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 maggio 2025, ha oscurato, mediante l'apposizione di omissis: dati personali comuni, quali il cognome o il ruolo delle persone indicate, nei verbali istruttori per i quali, non essendoci stata opposizione da parte dei rispettivi controinteressati, il Difensore civico medesimo aveva disposto "l'accesso integrale" agli stessi; nei verbali istruttori per i quali c'era stata opposizione da parte dei rispettivi controinteressati, sia i dati identificativi dei dipendenti del Consiglio regionale sentiti e a cui si riferiscono i singoli verbali istruttori, sia ogni altro riferimento a persone e/o a fatti/episodi e quindi a informazioni che verosimilmente rappresentano dei dati personali comuni riguardanti persone fisiche identificate, così da rendere praticamente inutilizzabili i verbali stessi al fine di curare gli interessi giuridici, lato sensu intesi, dell'odierno ricorrente; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad accedere ai predetti verbali istruttori dei colloqui, oggetto della richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentate in data 3 marzo 2025 (acquisita al prot. -OMISSIS- del 4 marzo 2025) e in data 8 aprile 2025 (acquisita al prot. -OMISSIS-del 9 aprile 2025); CON CONSEGUENTE ORDINE di esibizione dei suddetti documenti amministrativi oggetto di richiesta entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai verbali di colloqui istruttori e successivo rilascio dei verbali con oscuramento dei dati identificativi e degli elementi idonei a rivelare l’identità dei segnalanti e dei dipendenti auditi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, informato dell’esistenza di una querela o segnalazione nei suoi confronti per presunte molestie, ha chiesto l’accesso a documenti relativi all’assegnazione della dipendente interessata, agli atti istruttori e ai verbali dei colloqui svolti con la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e con dipendenti del Consiglio regionale. L’amministrazione ha trasmesso parte della documentazione, negando inizialmente l’accesso ai verbali sulla base della prevalenza della riservatezza dei controinteressati e dell’assenza di procedimenti disciplinari o penali formalmente notificati; successivamente, anche a seguito del riesame sollecitato dal Difensore civico, ha rilasciato dodici verbali, mantenendo integrali quelli relativi a soggetti non oppositori e oscurando, negli altri, i dati identificativi e le informazioni idonee a rendere riconoscibili le persone coinvolte. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., poiché la conoscenza dei verbali sarebbe necessaria per la cura e difesa dei propri interessi; difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere l’amministrazione affermato di non conoscere l’esistenza di procedimenti penali; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e adeguata motivazione. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per omessa rituale notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato notificato ai controinteressati sia via PEC sia per posta. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il provvedimento del Difensore civico non è vincolante per l’amministrazione, non disponendo di poteri coercitivi, e lascia all’amministrazione il riesame e il bilanciamento degli interessi. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina speciale dell’art. 12 d.lgs. 24/2023, relativa alle segnalazioni di illeciti e alla tutela del whistleblower, anziché la sola disciplina ordinaria dell’accesso documentale. La segnalazione è sottratta in via generale all’accesso; per gli altri atti istruttori, tuttavia, non opera un divieto assoluto, dovendosi bilanciare l’interesse difensivo del destinatario con la riservatezza e la protezione del segnalante da possibili ritorsioni. Tale tutela riguarda anche gli atti diversi dalla segnalazione dai quali sia desumibile l’identità del dichiarante e può essere assicurata mediante oscuramento parziale. L’amministrazione ha riconosciuto l’interesse del ricorrente all’accesso ai verbali, ma ha oscurato nominativi e dettagli idonei a rivelare l’identità dei dipendenti ascoltati. Il TAR ha ritenuto tale bilanciamento non manifestamente irragionevole, proporzionato e conforme alla disciplina speciale, respingendo le censure. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Il diritto di accesso difensivo deve essere coordinato, nella fattispecie, con la disciplina speciale di tutela del segnalante prevista dal d.lgs. 24/2023.
art. 12, comma 5, d.lgs. 24/2023
La tutela dell’identità del segnalante si estende non soltanto alla segnalazione, ma anche agli atti dai quali l’identità possa essere desunta; per gli atti istruttori diversi dalla segnalazione occorre bilanciare l’interesse difensivo con la riservatezza del segnalante, anche mediante oscuramento parziale.
art. 12, comma 8, d.lgs. 24/2023
la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
La segnalazione è esclusa dall’accesso documentale e dall’accesso civico disciplinati dalle norme richiamate.
art. 17 d.lgs. 24/2023
La tutela dell’identità e delle informazioni riferibili al segnalante deve essere valutata anche in funzione della prevenzione di eventuali atti ritorsivi, persino dopo la conclusione del procedimento.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa rileva nel bilanciamento con la riservatezza del segnalante, ma non comporta l’ostensione integrale degli atti quando essa possa consentirne l’identificazione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina ordinaria dell’accesso documentale non trova applicazione in via esclusiva, dovendo cedere alla disciplina speciale dell’art. 12 d.lgs. 24/2023.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La segnalazione di illeciti disciplinata dal d.lgs. 24/2023 è sottratta all’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti l. 241/1990 e all’accesso civico previsto dagli artt. 5 e seguenti d.lgs. 33/2013.
- La tutela dell’identità del segnalante prevista dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 24/2023 non riguarda soltanto la segnalazione, ma si estende a ogni atto istruttorio dal quale l’identità del dichiarante possa essere desunta, salvo il suo consenso.
- Per gli atti istruttori diversi dalla segnalazione non opera un divieto assoluto di accesso: l’amministrazione deve bilanciare l’interesse difensivo del destinatario della segnalazione con la riservatezza del segnalante e con l’esigenza di prevenire ritorsioni, potendo consentire l’accesso mediante oscuramento parziale.
- L’accesso difensivo non comporta necessariamente l’ostensione integrale dei verbali: è legittimo oscurare nominativi, dati e dettagli che rendano identificabile il segnalante o altri soggetti tutelati, purché siano conservate le informazioni compatibili con l’esercizio del diritto di difesa.
- Il parere o provvedimento del Difensore civico in materia di accesso ha natura non vincolante e non priva l’amministrazione del potere di riesaminare autonomamente l’istanza e di effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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