Sentenza n. 9/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento protocollo n -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2021, avente ad oggetto rigetto della richiesta della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ed errata applicazione del d.m. 28 aprile 1998. Ha contestato che la prognosi di inaffidabilità fosse stata fondata su fatti risalenti e decontestualizzati, sulla frequentazione, tra il 2002 e il 2009, di persone denunciate e su elementi acquisiti senza verificarne adeguatamente la fondatezza. Ha inoltre sostenuto l’assenza di presupposti effettivi, attuali e circostanziati idonei a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso o nella custodia delle armi. La difesa erariale ha eccepito il difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva impugnato la distinta ragione ostativa costituita dalla mancata presentazione alla visita per l’accertamento dei requisiti psicofisici, richiesta dall’Autorità; dagli atti risultava anche una richiesta di annullamento della pratica da parte dell’unità di medicina legale. Il diniego richiamava, inoltre, due decreti penali di condanna, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e inosservanza di provvedimenti dell’autorità, una vicenda relativa a lesioni colpose conseguenti a un incidente stradale e controlli protratti nel tempo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. Ha accolto l’eccezione relativa al difetto di interesse, rilevando che il provvedimento era plurimotivato e che il ricorrente non aveva contestato in modo specifico la mancata sottoposizione alla visita psicofisica, ragione autonomamente idonea a sorreggere il diniego. In base al principio della sufficienza di una sola ragione legittima, il giudice avrebbe potuto arrestare l’esame a tale profilo, assorbendo le ulteriori censure. In ogni caso, il TAR ha esaminato anche la doglianza motivazionale e l’ha respinta: i provvedimenti in materia di armi sono espressione di discrezionalità preventiva e cautelare e si fondano su una prognosi ex ante di affidabilità e di assenza di rischio di abuso, anche senza una condanna penale o una misura di pubblica sicurezza. Il sindacato giudiziale resta limitato alla ragionevolezza. Nel caso concreto, il complesso degli elementi richiamati — provvedimenti penali non meramente remoti, una vicenda giudiziaria connessa a un incidente stradale e controlli sviluppatisi per un periodo significativo — poteva ragionevolmente sostenere la prognosi di non piena affidabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
d.m. 28 aprile 1998
La disciplina è richiamata dal ricorrente quale parametro per il possesso dei requisiti necessari al rilascio del porto di fucile; il TAR non ravvisa un’errata applicazione della normativa.
art. 590 c.p.
Richiamato nel provvedimento impugnato con riferimento al deferimento del ricorrente per lesioni colpose conseguenti a un incidente stradale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei provvedimenti plurimotivati è sufficiente che una sola ragione autonomamente idonea a sorreggere l’atto sia legittima; l’accertata infondatezza o la mancata contestazione di tale ragione rende superfluo l’esame delle ulteriori censure e determina la perdita di interesse rispetto ad esse.
- Il diniego o il divieto in materia di armi costituisce esercizio di un potere discrezionale, preventivo e cautelare, fondato su una prognosi ex ante sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza di rischio di abuso.
- La prognosi di inaffidabilità ai fini del rilascio di un titolo di polizia in materia di armi può fondarsi anche su un complesso di elementi che, singolarmente considerati, non integrino necessariamente una condanna penale definitiva o una misura di pubblica sicurezza, purché il quadro complessivo sia idoneo a escludere la piena affidabilità del soggetto.
- Nel sindacare le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma verifica che la prognosi non sia arbitraria, illogica o irragionevole.
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