Cassazione Penale, Sentenza n. 27420/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato: 1) violazione di legge e vizi della motivazione relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 336‑bis c.p., contestando l'assenza di relazione funzionale tra la minaccia e l'incidenza sulla funzione/servizio; 2) violazione di legge e vizi della motivazione per non aver dichiarato l'improcedibilità del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) per difetto di querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 31/2024; 3) violazione di legge e vizi della motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha rigettato il primo motivo (la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua circa la responsabilità per art. 336‑bis c.p.), ha invece accolto il secondo motivo perché il delitto di danneggiamento (capo B) era procedibile a querela dopo le modifiche del d.lgs. 31/2024 e, nel caso, non risultava querela nei termini decorrenti dall'entrata in vigore del decreto (4/4/2024); pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo B). Il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto generico e infondato. La Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento relativo al capo B, determinando la pena finale in mesi quattro e giorni venti di reclusione. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 336‑bis cod. pen.
Norma applicata per la condotta di minaccia rivolta a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la Corte d'appello ha ritenuto che le minacce con lametta dirette agli assistenti della polizia penitenziaria e finalizzate a ottenere benefici abbiano inciso sulla funzione svolta, giustificando la condanna.
art. 635 cod. pen.
Reato di danneggiamento; la fattispecie è stata oggetto di modifiche normative che, per talune ipotesi (cose 'esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede'), hanno reso la procedibilità subordinata a querela.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lettera b)
ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su 'cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede'
La modifica ha introdotto la condizione di procedibilità a querela per specifiche ipotesi di danneggiamento; se non è stata presentata querela nei termini previsti, l'azione penale è improcedibile.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1
'per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ... ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto'
Disposizione transitoria che stabilisce il regime applicabile ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; i termini per la querela decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque la mancata querela entro tali termini comporta l'improcedibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
Richiamato dal d.lgs. 31/2024 per il regime procedurale relativo ai termini di proposizione della querela; utile per determinare i termini decadenziali applicabili, come rinviato dalla norma transitoria.
art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio per determinate ipotesi, di determinare direttamente la pena da infliggere; applicata qui per rideterminare la pena eliminando l'aumento relativo al capo B.
L. n. 46/2006 (sulla revisione del controllo di legittimità)
Richiamata nella motivazione per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: il giudice di legittimità controlla la tenuta logico‑argomentativa della motivazione, senza riqualificare i fatti o riemettere la valutazione probatoria.
Massime di principio
- Per il reato di minaccia o condotte intimidatorie verso pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio (art. 336‑bis c.p.) occorre che la condotta abbia un'effettiva incidenza sulla funzione o sul servizio: atti volti a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere atti inerenti al servizio possono integrare la fattispecie.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 31/2024, alcune ipotesi di danneggiamento (art. 635 c.p.) sono procedibili solo a querela: il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza della querela e dei termini; l'assenza di querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale per quel capo.
- Le norme transitorie possono far decorrere i termini per la querela dall'entrata in vigore del decreto: quando i fatti sono anteriori, bisogna verificare se la querela sia stata proposta nei termini così stabiliti.
- Se la Corte di legittimità annulla senza rinvio per difetto di procedibilità, può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., eliminando eventuali aumenti collegati al capo annullato.
- Nel ricorso per cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza e logica della motivazione stessa; critiche meramente riconsiderative dei fatti o non specifiche sulle ragioni del convincimento sono, in genere, inammissibili.
- Richiedere attenuanti generiche in sede di cassazione richiede contestazioni specifiche e il confronto puntuale con la motivazione dei giudici di merito: deduzioni generiche o prive di confronto con le argomentazioni di merito sono destinate a essere respinte.
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