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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10611/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per molteplici ragioni principali: 1) contestano la sussistenza e/o la loro partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 DPR 309/1990 (capo 16), rilevando che la mera reiterazione di reati-fine non prova l'affectio societatis né la struttura organizzativa richiesta; 2) censurano l'utilizzo e la utilizzabilità delle intercettazioni ottenute con captatore informatico (trojan), deducendo vizi procedurali e di registrazione (presunto uso di server esterni di 'transito', mancata indicazione di tempi/luoghi, possibile trattamento e modifica dei dati); 3) contestano la qualificazione e la quantificazione dei ruoli (es. ruoli apicali di Di Maggio e Dragotto, ruolo di cassiere, custode, intermediario) e la valutazione probatoria delle conversazioni, videoriprese e servizi di osservazione; 4) impugnano la mancata concessione di circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di aggravanti/recidiva e aumenti per continuazione ritenuti eccessivi o ingiustificati; 5) impugnano provvedimenti di confisca e l'applicazione di norme patrimoniali (art. 240-bis) ritenute non adeguatamente motivate; 6) prospettano questioni di legittimità costituzionale relative alle norme sulle intercettazioni informatiche e su effetti di norme processuali (art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di legittimità ha esaminato le questioni preliminari e di merito (in particolare quelle relative all'utilizzo delle intercettazioni e alla sussistenza dell'associazione) e ha ritenuto infondati i ricorsi. Sulla utilizzabilità delle intercettazioni ha confermato l'applicabilità della disciplina previgente (principio tempus regit actum) e ha ritenuto che non sussistono profili di inutilizzabilità patologica: la registrazione è avvenuta nei locali della Procura e i server esterni hanno svolto funzione di transito automatico; la richiesta di perizia è stata giudicata generica. Quanto alla associazione per delinquere, la Corte ha condiviso la valutazione del merito circa l'esistenza di un'organizzazione stabile (elementi: luoghi di custodia, circolarità di contatti, divisione utili, sistematicità degli approvvigionamenti) e la partecipazione dei singoli, anche se taluni ruoli sono stati rideterminati in appello (es. parziale riforma per Dragotto su capo 11). Sono state altresì rigettate le censure relative alle prove, alle qualifiche attribuite, al disconoscimento delle attenuanti e alle confische ove motivate. In sintesi, i ricorsi sono stati respinti (inammissibilità o infondatezza a seconda dei singoli profili) e la sentenza di appello è stata confermata nei punti essenziali.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte conferma che la prova può emergere da elementi indiziari complessivi (luoghi di custodia, circolarità contatti, divisione utili, sistematicità) e che anche il coinvolgimento in uno o pochi reati-fine può integrare la partecipazione quando la condotta abbia connotazioni operative stabili.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Disposizione sulle fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti: impiegata per valutare i singoli reati-fine e come riferimento per gravità e quantificazione della pena.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso materiale e morale: norma richiamata per i concorsi di persone nei reati contestati.

  • artt. 266, 266-bis, 267, 268, 271 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sull'autorizzazione del giudice: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente per procedimenti iniziati prima delle modifiche più recenti (principio tempus regit actum) e ha stabilito che l'inutilizzabilità è prevista esclusivamente nei casi tassativi di art. 271, non per ogni irregolarità tecnica; inoltre la indicazione del luogo/tempo per captatore informatico non era obbligatoria nel caso concreto.

  • art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

    Previsioni tecniche sulla registrazione e trattamento dei flussi: la Corte ha ritenuto che eventuali norme di garanzia successive non si applicano retroattivamente e che la mancata adozione di alcune misure tecniche non implica automaticamente inutilizzabilità.

  • art. 267, comma 1, cod. proc. pen.

    Richieste di motivazione per l'uso di captatori informatici: rilevata la non applicabilità retroattiva delle modifiche che impongono indicazioni più stringenti nei decreti autorizzativi per procedimenti anteriori alla nuova disciplina.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Trasferimento fraudolento di valori: la Corte ricorda che l'attribuzione fittizia di titolarità integra la fattispecie e che anche chi si presta a figurare titolare può concorrere nel reato se consapevole dell'operazione fraudolenta.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca per sproporzione tra redditi e patrimonio: la Corte ha ritenuto legittime confische quando la documentazione economica non giustifica valori e acquisti (analisi economico-patrimoniale adeguata giustifica misura).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il loro riconoscimento è rimesso a valutazione discrezionale e può essere escluso se non emergono elementi favorevoli o se la gravità/ripetizione dei reati lo sconsigliano.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la gravità del reato è stata valorizzata come criterio principale per la quantificazione e per gli aumenti ex continuazione/recidiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Continuazione di reati: la Corte ha ritenuto giustificati gli aumenti per continuazione in base alla gravità complessiva e alla connessione tra reati, respingendo censure di cumulo materiale inesatto.

  • art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Riduzione della pena per mancata impugnazione in fase esecutiva: la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata in questo contesto, con richiamo al principio tempus regit actum e all'interpretazione della normativa.

  • Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Tutela della vita privata e delle comunicazioni: la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina italiana (limitazioni per reati di criminalità organizzata e intercettazioni con captatore informatico) con l'art. 8 CEDU, se inserita in adeguato controllo giudiziario.

Massime di principio

  • Intercettazioni con captatore informatico: per procedimenti iniziati prima delle modifiche successive al 2017 si applica la disciplina previgente; l'inutilizzabilità dei captati è limitata ai casi tassativi indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.; eccezioni tecniche richiedono elementi concreti e non deduzioni generiche per ottenere perizia o declaratoria di nullità.
  • Server di transito: la presenza di server gestiti da terzi non esclude automaticamente la utilizzabilità se svolgono ruolo meramente transitorio e la registrazione finale avviene nei locali della Procura; è necessaria prova concreta di manipolazione o trattamento improprio per dichiarare inutilizzabili le intercettazioni.
  • Prova dell'associazione per delinquere: non è necessario dimostrare tutti gli elementi formali della struttura associativa purché dagli indizi (luoghi di custodia, circolarità di contatti, divisione profitti, sistematicità degli approvvigionamenti, assistenza tra associati) emerga una stabile affectio societatis e capacità progettuale superiore a mera cooperazione occasionale.
  • Ruoli e qualifiche: l'attribuzione di ruoli apicali o di responsabilità operative può fondarsi su un complesso di riscontri (conversazioni, osservazioni, videoriprese, gestione cassa, disposizione dei depositi); le deduzioni difensive devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito per essere accolte.
  • Valutazione delle attenuanti e aggravanti: il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e può essere escluso in presenza di gravità e reiterazione della condotta; gli aumenti per continuazione e la recidiva vanno motivati sulla base dei criteri di gravità, personalità e pericolosità sociale.
  • Confisca patrimoniale: è legittima quando l'analisi economico-patrimoniale dimostra sproporzione tra redditi leciti dichiarati e acquisti/risorse, ma la difesa deve proporre documentazione concreta per ricostruire la provenienza lecita.
  • Richieste di perizia tecnica/informatica: devono essere supportate da elementi specifici e non da mere congetture; richieste generiche sono di norma respinte.
  • Questioni di retroattività (tempus regit actum): norme processuali e tecniche introdotte successivamente non si applicano automaticamente a procedimenti iniziati anteriormente; il ricorso al principio di non retroattività può limitare l'efficacia di censure tecniche basate su disposizioni successive.

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