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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25739/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 0235875 del 27 dicembre 2019, per euro 6.675,88, emessa dal Comune in dipendenza di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa al 2014. Il contribuente aveva contestato la regolarità della notificazione dell’avviso presupposto, deducendo di avere disconosciuto la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento e la sottoscrizione che vi figurava, attribuita al figlio convivente. La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 610/2021, aveva respinto il ricorso ritenendo regolare la notificazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7629/22, pubblicata il 30 novembre 2022, aveva rigettato l’appello. Con un unico motivo, il contribuente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la dichiarazione con cui contestava la firma del figlio fosse sufficiente a disconoscere la conformità della copia all’originale e a imporre all’ente il deposito dell’originale, anche per consentire la proposizione della querela di falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha osservato, in via preliminare, che il ricorso non chiariva con quale atto e in quali termini specifici fosse stata formulata l’eccezione, profilo che avrebbe comportato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza. Nel merito, ha ribadito che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve individuare in modo chiaro e circostanziato sia il documento contestato sia gli aspetti specifici per i quali esso differirebbe dall’originale; non bastano formule generiche. Nel caso concreto, l’unico profilo indicato era il disconoscimento della sottoscrizione del ricevente: contestazione diretta a negare l’autenticità della firma e a dimostrare la falsità dell’avviso, non a indicare una difformità tra copia e originale. La contestazione della sottoscrizione attiene all’esistenza o autenticità del documento e richiede la querela di falso; il disconoscimento della conformità riguarda invece il contenuto della copia e consente l’accertamento della corrispondenza all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, poiché il Comune non ha svolto difese; ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

    Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica non richiede formule sacramentali, ma deve identificare con chiarezza il documento e specificare le differenze rispetto all’originale; una contestazione generica è inefficace.

  • art. 2712 c.c.

    Disconoscere la sottoscrizione, infatti, non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

    La contestazione dell’autenticità della sottoscrizione non equivale al disconoscimento della conformità della copia: la prima mira a negare l’autenticità o l’esistenza del documento e richiede querela di falso; il secondo riguarda la corrispondenza del contenuto della copia all’originale e può essere verificato anche con altri mezzi di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Premesso che non è chiaro in quali termini specifici l’eccezione sia stata formulata dal ricorrente e con quale atto – in primo grado o in grado d’appello – il che comporterebbe l’inammissibilità della censura per violazione del principio di autosufficienza, risulta tuttavia certo che l’unico profilo di contestazione sia stato individuato nel disconoscimento della sottoscrizione apposta dal figlio convivente in calce all’avviso di ricevimento.

    La censura in cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando il ricorrente non indica in modo specifico in quale atto e con quale contenuto abbia sollevato la contestazione rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., è efficace solo se individua con chiarezza il documento contestato e specifica gli aspetti nei quali la copia differirebbe dall’originale; non sono sufficienti formule di stile o contestazioni generiche.
  • La contestazione della firma apposta su un documento non costituisce, di per sé, disconoscimento della conformità della copia all’originale: investe l’autenticità o l’esistenza del documento e deve essere proposta mediante querela di falso per rimuoverne l’efficacia probatoria.
  • Una volta contestata la conformità della copia in modo pertinente, la corrispondenza all’originale può essere accertata anche attraverso mezzi di prova diversi dall’originale, comprese le presunzioni.
  • La censura proposta in cassazione deve indicare specificamente in quale atto e con quale contenuto sia stata formulata la contestazione rilevante; l’omissione può determinarne l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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