Ordinanza n. 67/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Giuliano Isontina” – -OMISSIS-, pubblicato all’albo aziendale in data 29.09.2025 e notificato in pari data alla ricorrente, avente ad “OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa “Farmacia Presidio Ospedaliero Cattinara-Maggiore” nell’ambito del Dipartimento della Farmaceutica. Approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria”, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, compreso il verbale della Commissione di selezione dd. 15.09.2025, e conseguenti, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in relazione all’illegittima attività dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria relativa alla selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di farmacia ospedaliera
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale di ASUGI che ha approvato gli atti della commissione esaminatrice e la graduatoria della selezione per l'incarico di direttore di struttura complessa, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Dal testo emerge una contestazione dei criteri e delle modalità con cui la commissione e l'amministrazione hanno valutato la candidata risultata in posizione prevalente, in particolare quanto all'attribuzione di valore e punteggio all'attività di docente quale relatrice, alla durata delle funzioni di direzione di struttura svolte sulla base di un incarico formale, alla pregressa attribuzione di obiettivi che sarebbero ordinariamente di competenza del direttore del centro e alla rilevanza di un documento privo di data certa, numero di protocollo e sottoscrizione del Direttore del Dipartimento o del Direttore sanitario. Nel corso del giudizio è inoltre emersa una questione di giurisdizione relativa alle selezioni per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, indicata come apparentemente risolutiva nel senso della giurisdizione del giudice ordinario. L'ordinanza non decide definitivamente né la giurisdizione né i motivi di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un rinvio all'udienza pubblica del 20 maggio 2026 per consentire alle parti di formulare osservazioni sulla sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 73 c.p.a. Il Collegio ha inoltre disposto un incombente istruttorio nei confronti di ASUGI, assegnandole quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per chiarire: la provenienza, sottoscrizione e ragioni dell'eventuale mancata sottoscrizione del documento n. 22 quater; il criterio di attribuzione del punteggio all'attività di docente quale relatrice della candidata risultata prevalente; gli anni di svolgimento di funzioni di direzione di struttura sulla base di un incarico formale; e le ragioni dell'attribuzione, negli anni anteriori al 2024, di obiettivi normalmente spettanti al direttore del centro. Nessuna statuizione è resa sull'annullamento, sul risarcimento, sulla giurisdizione o sulle spese.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni in materia di poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Utilizzato per consentire alle parti di formulare osservazioni sulla sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione rilevante ai fini della giurisdizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio amministrativo, sopravviene una pronuncia potenzialmente decisiva sul riparto di giurisdizione, il giudice deve consentire alle parti di formulare osservazioni sulla nuova questione prima di decidere, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- Anche in presenza di una questione di giurisdizione ancora da definire, il giudice amministrativo può disporre, per ragioni di economia processuale, accertamenti istruttori su profili di merito potenzialmente rilevanti qualora ritenga possibile, all'esito dell'approfondimento, affermare la propria giurisdizione.
- L'amministrazione sottoposta a un incombente istruttorio deve fornire chiarimenti specifici sulla formazione, sottoscrizione, datazione e rilevanza dei documenti contestati, nonché sui criteri concretamente utilizzati per la valutazione dei candidati in una procedura selettiva.
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