Sentenza del 11/06/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Interessi passivi afferenti titoli del debito pubblico - Indeducibilità - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso della maggiore IRPEG e ILOR versata per gli anni d’imposta 1985 e 1986, sostenendo che la mancata deduzione degli interessi passivi relativi a titoli del debito pubblico esenti determinasse una duplicazione d’imposta. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, le commissioni di primo e secondo grado avevano accolto la domanda. La CTC, con sentenza n. 405 del 2012, aveva affermato che il reddito imputato per trasparenza al socio e quello prodotto dal socio sono grandezze distinte, ma il dispositivo era incongruente con la motivazione. La Cassazione, con sentenza n. 3267 del 2019, aveva quindi annullato la decisione con rinvio alla CTR dell’Umbria. In riassunzione la società ha riproposto le proprie tesi sull’art. 1 del D.L. n. 791/1984; l’Ufficio ha resistito e chiesto l’estromissione.
La decisione
La Commissione regionale ha respinto la richiesta di estromissione dell’Ufficio, poiché Direzione Regionale e Direzione Provinciale appartengono al medesimo ufficio. Nel merito ha seguito il principio della Cassazione: gli interessi passivi relativi a debiti contratti per acquistare obbligazioni pubbliche esenti sono indeducibili fino a concorrenza dei corrispondenti interessi attivi, indipendentemente dal carattere vincolato o libero del debito. La limitazione mira a contrastare operazioni di indebitamento seguite da investimenti in titoli esenti; può essere evitata dimostrando che la società partecipata aveva già ridotto gli interessi passivi deducibili degli interessi da obbligazioni esenti. Poiché la società invocava un trattamento agevolativo, spettava a essa provare tale circostanza, ma la prova non è stata fornita. È stato pertanto rigettato il ricorso originario della società e sono state compensate le spese dei gradi precedenti, in considerazione della complessità della materia, dell’andamento processuale e del recente assestamento della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 28 novembre 1984, n. 791, convertito dalla L. 25 gennaio 1985, n. 6
L'articolo 1 del D.L. 28.11.1984 n. 791 convertito dalla legge n. 6 del 25.1.1985 stabilisce che Nella determinazione del reddito della società gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi esenti da imposta sulle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R n. 601 del 29.9.1973 e delle altre obbligazioni esenti.
Gli interessi passivi non sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o da altre obbligazioni esenti. La limitazione opera per il fatto dell’acquisizione del credito obbligazionario, anche se il debito usato per finanziarla non era vincolato all’acquisto.
Art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Nella determinazione del reddito della società gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi esenti da imposta sulle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R n. 601 del 29.9.1973 e delle altre obbligazioni esenti.
La disposizione individua, tra i proventi esenti rilevanti ai fini della limitazione della deducibilità, gli interessi sulle obbligazioni pubbliche; gli interessi passivi sono indeducibili entro il limite dei corrispondenti interessi attivi esenti.
Art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973
La sentenza richiama la norma nel precisare che la limitazione alla deduzione può operare anche quando imprese individuali o società conseguono interessi e proventi esenti tramite società di persone. Il testo non riporta il numero dell’articolo nel passaggio applicativo né ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando un’impresa consegue interessi esenti da obbligazioni pubbliche, gli interessi passivi sono indeducibili fino a concorrenza di tali proventi, anche se il finanziamento non era specificamente vincolato all’acquisto dei titoli.
- La limitazione può rilevare anche se gli interessi esenti sono conseguiti tramite una società di persone partecipata; occorre però evitare una duplicazione della rettifica se la partecipata ha già ridotto per lo stesso importo gli interessi passivi deducibili.
- Chi invoca l’esclusione della limitazione o un trattamento fiscale agevolativo deve provare i fatti che lo giustificano, inclusa l’eventuale rettifica già operata dalla società partecipata.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto espresso dalla Cassazione per la medesima vicenda, risolvendo la controversia in coerenza con tale orientamento.
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