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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-3/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2024. — «MISTRAL TRANS» SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a) – Soggetto obbligato – Nozione di “contabili esterni” – Prestazione di servizi contabili forniti, a titolo accessorio, a società collegate al prestatore. — Causa C-3/24

Giurisprudenza europea62024CJ0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, investita da un rinvio pregiudiziale lettone in materia antiriciclaggio, ha chiarito la portata della nozione di "contabili esterni" prevista dalla direttiva 2015/849. Ha escluso che vi rientri una società che tenga la contabilità solo per imprese collegate, nell’ambito di un’organizzazione di gruppo finalizzata al risparmio di risorse. Poiché la risposta alla prima questione era negativa, la Corte non ha esaminato il tema della proporzionalità della sanzione amministrativa.

Interpretazione della nozione di "contabili esterni" nella direttiva antiriciclaggio: esclusione delle società che gestiscono la contabilità solo per società collegate in logica di gruppo e messa in comune delle risorse

La questione giuridica

Se la nozione di "contabile esterno" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 si estenda a un soggetto che presta servizi contabili esclusivamente a società ad esso collegate; in caso affermativo, se ai fini della proporzionalità della sanzione ex articolo 58, paragrafo 1, sia rilevante che i servizi siano resi solo a società collegate e per ragioni di efficienza/messa in comune delle risorse.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la nozione di "contabili esterni" della direttiva 2015/849 riguarda solo le persone fisiche o giuridiche che, nell’esercizio autonomo della propria attività professionale, forniscono a terzi servizi contabili; non vi rientra una persona giuridica che gestisce la contabilità delle sole società collegate in una prospettiva di messa in comune delle risorse. Di conseguenza, nel caso di specie, la seconda questione sulla proporzionalità della sanzione non doveva essere esaminata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 58, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/849
  • Direttiva 2001/97/CE
  • Direttiva 91/308/CEE
  • Regolamento (UE) n. 648/2012
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva 2006/70/CE

Interpretazione della nozione di "contabili esterni" nella direttiva 2015/849

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Augstākā tiesa (Senāts) lettone in una controversia tra MISTRAL TRANS SIA e il Valsts ieņēmumu dienests, relativa a una sanzione pecuniaria inflitta per violazioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva antiriciclaggio.

Fatti e procedimento principale

MISTRAL TRANS, società la cui attività principale consiste nel trasporto di merci, aveva comunicato di svolgere anche attività di servizi contabili esternalizzati. A seguito di ispezioni, il VID aveva riscontrato carenze nel sistema di controllo interno e, con decisione poi confermata, aveva irrogato una sanzione di EUR 5000. La società ha sostenuto che i servizi contabili erano resi soltanto a tre società collegate, con gli stessi amministratori, azionisti e beneficiari effettivi, e che la scelta organizzativa rispondeva a esigenze di efficienza e risparmio di risorse.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva (UE) 2015/849, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che fissa l’obiettivo di prevenire l’uso del sistema finanziario per riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), che include tra i soggetti obbligati i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari;
  • l’articolo 58, paragrafo 1, che impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Vengono richiamati anche il considerando 1 della direttiva, la direttiva 2001/97/CE e la direttiva 91/308/CEE, oltre al regolamento (UE) n. 648/2012 e alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE nell’intestazione dell’atto.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un soggetto che presta servizi contabili esclusivamente a società collegate rientri nella nozione di "contabile esterno";
  • se, in caso di risposta positiva, tale circostanza debba essere considerata ai fini della proporzionalità della sanzione amministrativa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2015/849 ha finalità preventive e si applica ai soggetti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, i quali partecipano all’esecuzione di operazioni o attività di natura finanziaria. Poiché la nozione di "contabili esterni" non è definita, essa va interpretata secondo il significato usuale, il contesto e gli obiettivi della disciplina.

In questa prospettiva, la Corte osserva che:

  • il termine "esterni" esclude i contabili interni, cioè i dipendenti che non prestano servizi a terzi in modo autonomo;
  • la disposizione riguarda soggetti la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, autonomamente, servizi contabili, quali elaborazione, tenuta o revisione dei conti;
  • il riferimento, accanto ai contabili esterni, ai revisori dei conti e ai consulenti tributari conferma che si tratta di professioni specifiche che operano verso terzi in autonomia.

La Corte conclude quindi che una persona giuridica che gestisce la contabilità delle società ad essa collegate, in una logica di messa in comune delle risorse, non rientra nella nozione di "contabili esterni". Applicando tale interpretazione al caso concreto, la MISTRAL TRANS non sembra poter essere qualificata come soggetto obbligato ai sensi di tale disposizione, salvo verifica finale del giudice nazionale.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che i "contabili esterni" sono solo coloro che forniscono autonomamente a terzi servizi contabili. Non vi rientra una società che, per mettere in comune le risorse, gestisce la contabilità delle società collegate.

Poiché questa risposta esaurisce la controversia interpretativa, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda questione sulla proporzionalità della sanzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiosanzioni amministrativeservizi contabiligruppi di impreseinterpretazione delle direttive ue

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