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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-389/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2024. — Bulgarfrukt - Fruchthandels GmbH contro Oranzherii Gimel II EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Mancata valida notifica constatata al momento dell’esecuzione – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso che consente al convenuto di chiedere l’annullamento di un’ingiunzione di pagamento europea – Conseguenze giuridiche – Obbligo del giudice adito di dichiarare la nullità dell’ingiunzione di pagamento europea. — Causa C-389/23

Giurisprudenza europea62023CJ0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato se il diritto dell’Unione impedisca a uno Stato membro di prevedere la nullità di un’ingiunzione di pagamento europea non validamente notificata. Ha risposto di no, ritenendo tale soluzione compatibile con il regolamento n. 1896/2006 e con il regolamento n. 1393/2007. La pronuncia ribadisce che la notifica conforme alle norme minime è condizione essenziale per far decorrere il termine di opposizione e per la validità della dichiarazione di esecutività.

Rinvio pregiudiziale su ingiunzione di pagamento europea non validamente notificata: compatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che impone al giudice di dichiararne la nullità.

La questione giuridica

Se il regolamento (CE) n. 1896/2006, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1393/2007, osti a una normativa nazionale che, quando un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o sia stata notificata in violazione delle norme minime di cui agli articoli 13-15 del regolamento n. 1896/2006, impone al giudice adito di dichiararne la nullità; e, in via subordinata, quali effetti produca tale vizio sulla dichiarazione di esecutività e sulla possibilità di opposizione del convenuto.

Principio di diritto

Il regolamento n. 1896/2006, letto con il regolamento n. 1393/2007, non osta a una disciplina nazionale che preveda, quale rimedio contro un’ingiunzione di pagamento europea non notificata o notificata in violazione delle norme minime degli articoli 13-15, la sua dichiarazione di nullità da parte del giudice investito del ricorso. La Corte chiarisce che la mancata notificazione valida impedisce il decorso del termine per l’opposizione e rimette in discussione la dichiarazione di esecutività già pronunciata; poiché il regolamento non disciplina i mezzi di impugnazione successivi alla scoperta del vizio, la questione resta affidata al diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articoli 1, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Zivilprozessordnung (articolo 1092a)

Ingiunzione di pagamento europea non validamente notificata e nullità ex diritto nazionale

La Corte, nella causa C-389/23, è intervenuta su un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Wedding relativo all’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006. Il tema centrale riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma tedesca che impone al giudice di dichiarare nulla l’ingiunzione quando non sia stata notificata validamente al convenuto.

Fatti e procedimento principale

Su richiesta di Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH, il giudice tedesco aveva emesso il 4 gennaio 2019 un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di Oranzherii Gimel II EOOD. L’organo ricevente bulgaro aveva attestato una notifica il 26 luglio 2019, ma l’attestazione non indicava le concrete modalità della notifica; solo in sede esecutiva la convenuta era venuta a conoscenza dell’ingiunzione.

Il 24 aprile 2020 il giudice del rinvio aveva dichiarato esecutiva l’ingiunzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006. Successivamente, la convenuta aveva proposto opposizione e poi un ricorso ai sensi dell’articolo 1092a della ZPO, norma che consente di chiedere l’annullamento dell’ingiunzione se la notifica non è avvenuta o non è avvenuta secondo gli articoli 13-15 del regolamento.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

  • se il diritto dell’Unione osti a una norma interna che impone la nullità dell’ingiunzione non notificata validamente;
  • se, in alternativa, sia incompatibile una norma che imponga di dichiarare illegittima l’esecuzione forzata;
  • se il convenuto possa proporre opposizione quando viene a conoscenza dell’ingiunzione solo senza una notifica valida.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la finalità del regolamento n. 1896/2006, espressa nei considerando 9, 10 e 24 e nell’articolo 1: semplificare, accelerare e ridurre i costi del recupero di crediti pecuniari non contestati, garantendo la libera circolazione delle ingiunzioni europee mediante norme minime comuni.

Sono centrali gli articoli:

  • 12: il convenuto deve essere informato della possibilità di pagare o opporsi;
  • 13, 14 e 15: disciplinano le modalità di notifica con o senza prova di ricevimento e la notifica al rappresentante;
  • 16: l’opposizione va proposta entro 30 giorni dalla notifica;
  • 18: la dichiarazione di esecutività presuppone la mancata opposizione nel termine, tenendo conto della data di notifica;
  • 26: le questioni procedurali non trattate dal regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale;
  • 27: il regolamento non pregiudica la disciplina sulla notificazione degli atti.

È inoltre richiamato il regolamento n. 1393/2007, in particolare gli articoli 1, 7 e 8, che regolano la notificazione transfrontaliera degli atti e il diritto del destinatario di rifiutare la ricezione in mancanza di traduzione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce innanzitutto che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è un procedimento non contraddittorio: il convenuto entra in gioco solo al momento della notifica e può allora scegliere se pagare o proporre opposizione. L’opposizione svolge una funzione di garanzia dei diritti della difesa e determina il passaggio al procedimento ordinario.

La Corte ricorda poi la propria giurisprudenza, in particolare eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen e Uniqa Versicherungen, secondo cui la notifica deve rispettare rigorosamente le norme minime degli articoli 13-15 del regolamento n. 1896/2006. In mancanza di una notifica conforme, il termine per l’opposizione non decorre e la validità della dichiarazione di esecutività è messa in discussione.

Quanto al regolamento n. 1393/2007, la Corte distingue la fattispecie in esame dalle ipotesi affrontate nelle sentenze Henderson e Catlin Europe. In quei casi l’irregolarità riguardava la mancata allegazione del modulo informativo di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, vizio che non comporta nullità dell’atto ma va sanato. Qui, invece, si tratta di un difetto ben più grave: la mancata notifica o la notifica non conforme alle norme minime del regolamento n. 1896/2006, che incide sulla stessa conoscenza dell’ingiunzione e sulla possibilità di difendersi.

La Corte sottolinea che il regolamento n. 1896/2006 non disciplina i rimedi esperibili quando il vizio della notifica emerge solo dopo la dichiarazione di esecutività: in tale ambito opera l’articolo 26 e quindi il diritto nazionale. Inoltre, una sanzione di nullità è coerente con gli obiettivi del regolamento, perché, una volta contestato il credito o emergendo l’irregolarità della notifica, viene meno la logica del procedimento speciale riservato ai crediti non contestati.

La Corte aggiunge che il rischio connesso a una notificazione invalida deve ricadere sul creditore ricorrente, anche perché il procedimento europeo è facoltativo e non preclude l’uso di altri rimedi o di un nuovo procedimento europeo, se del caso.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con il regolamento n. 1393/2007, non osta a una normativa nazionale che imponga al giudice di dichiarare la nullità dell’ingiunzione di pagamento europea quando essa non sia stata notificata o sia stata notificata in violazione delle norme minime degli articoli 13-15 del regolamento n. 1896/2006.

Alla luce di tale risposta, la Corte dichiara di non dover esaminare la seconda e la terza questione pregiudiziale.

Principi pratici per gli operatori

Per gli avvocati e i professionisti del recupero crediti, la pronuncia conferma che:

  • la notifica regolare è condizione essenziale del procedimento monitorio europeo;
  • in caso di notifica viziata, il termine per l’opposizione non decorre;
  • la dichiarazione di esecutività può essere rimessa in discussione;
  • il diritto nazionale può prevedere un rimedio demolitorio, come la nullità dell’ingiunzione, senza contrasto con il diritto UE.

La sentenza valorizza quindi la tutela del diritto di difesa del debitore, pur lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta tecnica del rimedio processuale da attivare quando il vizio emergа dopo la fase esecutiva.

Come è indicizzato

Materieprocedimento europeo d’ingiunzione di pagamentonotificazione e comunicazione degli atticooperazione giudiziaria civilediritti della difesaesecuzione forzata

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