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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-379/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 dicembre 2024. — Guldbrev AB contro Konsumentombudsmannen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettere c), d) e i) – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “prodotto” – Offerta congiunta consistente in una valutazione e un acquisto di un bene. — Causa C-379/23

Giurisprudenza europea62023CJ0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del giudice svedese, ha chiarito che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali si applica anche a un’offerta congiunta composta da valutazione e acquisto di oro da consumatori, quando i due momenti sono inscindibili. In tale ipotesi, il complesso valutazione/acquisto è un "prodotto" ai sensi della direttiva e le misure promozionali ad esso collegate possono costituire pratiche commerciali. La seconda questione è rimasta assorbita.

La Corte stabilisce che la valutazione di un bene offerta da un professionista al consumatore, quando è inscindibilmente collegata all’acquisto del bene a un prezzo determinato dalla valutazione, costituisce insieme a tale acquisto un "prodotto" ai fini della direttiva 2005/29/CE.

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 2, lettere c), d) e i), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, il servizio di valutazione fornito dal professionista prima dell’acquisto del bene, quando l’acquisto è subordinato all’accettazione del prezzo fissato in esito alla valutazione, debba essere considerato insieme all’acquisto come un unico "prodotto"; in subordine, se la sola valutazione dell’oro costituisca un prodotto.

Principio di diritto

Il servizio di valutazione di un bene che un professionista presta a un consumatore, quando l’acquisto del bene è subordinato all’accettazione del prezzo determinato da tale valutazione e i due elementi sono inscindibilmente collegati in un’unica offerta commerciale, costituisce congiuntamente all’acquisto un "prodotto" ai sensi della direttiva 2005/29/CE; ne deriva che le pratiche promozionali direttamente connesse a tale offerta rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettere c), d) e i), della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE
  • Allegato I della direttiva 2005/29/CE

Valutazione e acquisto di oro come "prodotto" ai fini della direttiva 2005/29/CE

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del giudice svedese e riguarda la tutela dei consumatori nel contesto di una promozione commerciale relativa alla valutazione e all’acquisto online di oro da consumatori. La Corte è chiamata a stabilire se tale combinazione di servizi rientri nella nozione di "prodotto" della direttiva 2005/29/CE, così da consentire l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali.

Fatti e procedimento principale

Guldbrev AB svolge attività di valutazione dell’oro inviato dai consumatori e, se il consumatore accetta il prezzo proposto dopo la valutazione, acquista il bene. Il Konsumentombudsmannen ha contestato alcune pratiche promozionali della società, ritenendole ingannevoli e sleali, anche alla luce delle fattispecie di "bait advertising" e "bait and switch" richiamate dall’allegato I della direttiva 2005/29/CE.

Il tribunale di primo grado aveva accolto in parte le domande del KO, vietando alcune attività promozionali e imponendo integrazioni informative. Guldbrev ha impugnato dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, che ha rimesso la questione alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la valutazione e l’acquisto di oro da consumatori costituiscano, insieme, un "prodotto" ai sensi dell’articolo 2, lettere c), d) e i), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE;
  • in caso negativo, se la sola valutazione dell’oro costituisca un prodotto ai fini della medesima direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2005/29/CE, sullo scopo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;
  • l’articolo 2, lettere c), d) e i), che definisce rispettivamente "prodotto", "pratiche commerciali" e "invito all’acquisto";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva alle pratiche poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto;
  • l’articolo 5 e l’allegato I, che disciplinano il divieto delle pratiche commerciali sleali e l’elenco delle pratiche sempre sleali;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, relativo agli strumenti di applicazione effettiva della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la nozione di "pratica commerciale" è formulata in termini ampi e richiede soltanto che la condotta del professionista sia direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Richiama inoltre la propria giurisprudenza sulle offerte congiunte, già considerate pratiche commerciali quando inserite nella strategia commerciale dell’operatore e dirette a promuovere le vendite.

Nel caso di specie, la valutazione dell’oro e il successivo acquisto del bene sono strettamente collegati: il professionista valuta il bene, determina il prezzo e acquista soltanto se il consumatore accetta tale prezzo. Per la Corte, questo nesso indissolubile consente di considerare l’insieme come un’unica offerta commerciale, vale a dire un "prodotto" ai sensi della direttiva.

La Corte valorizza anche l’obiettivo della direttiva 2005/29/CE, che è quello di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e di reprimere efficacemente le pratiche sleali. Una lettura restrittiva della nozione di prodotto comprometterebbe tale efficacia, mentre l’interpretazione estensiva è coerente con la struttura e con la finalità dell’atto.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 2, lettere c), d) e i), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE devono essere interpretati nel senso che il servizio di valutazione di un bene fornito da un professionista prima dell’acquisto del bene, quando l’acquisto è subordinato all’accettazione del prezzo determinato dalla valutazione, costituisce insieme a tale acquisto un "prodotto". Di conseguenza, le misure direttamente connesse alla promozione di tale offerta rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

La seconda questione non viene esaminata perché formulata solo in via subordinata e assorbita dalla risposta positiva alla prima.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealipubblicità ingannevoleambito di applicazione del diritto ue

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