Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-680/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2024. — Modexel – Consultores e Serviços SA contro Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183, primo comma – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Riporto dell’eccedenza di IVA – Nozione di “periodo successivo” – Rimborso dell’eccedenza di IVA – Cessazione dell’attività economica. — Causa C-680/23

Giurisprudenza europea62023CJ0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il "periodo successivo" di cui all’articolo 183 della direttiva IVA va inteso come il periodo d’imposta immediatamente successivo, ma tale meccanismo presuppone la continuità dello status di soggetto passivo. Se l’impresa cessa l’attività, l’eccedenza IVA non può essere riportata dopo una successiva ripresa dell’attività; resta però possibile il rimborso secondo le modalità previste dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso esaminato, la normativa portoghese che imponeva il rimborso entro un termine di decadenza non è stata ritenuta, in astratto, incompatibile con il diritto UE.

IVA: un soggetto passivo che cessa l’attività economica non può riportare al periodo successivo l’eccedenza IVA emersa alla cessazione, ma può ottenerne il recupero tramite rimborso entro i termini nazionali, se rispettati equivalenza ed effettività.

La questione giuridica

Se l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "periodo successivo" consente, dopo la cessazione e la successiva ripresa dell’attività economica, di riportare l’eccedenza IVA dichiarata alla cessazione; e, in subordine, se la stessa disposizione osti a una normativa nazionale che, in caso di cessazione dell’attività, esclude il riporto e consente solo il rimborso dell’eccedenza entro dodici mesi dalla cessazione.

Principio di diritto

L’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, gli impedisce di riportare ad un periodo successivo l’eccedenza IVA dichiarata in quel momento e gli consente di recuperarla solo mediante rimborso entro dodici mesi dalla cessazione, purché tale disciplina rispetti i principi di equivalenza e di effettività. La Corte precisa che, con la cessazione dell’attività, viene meno lo status di soggetto passivo e quindi la continuità dei periodi d’imposta necessaria per un "periodo successivo" ai sensi dell’articolo 183.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 179, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 183, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 213, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 252 direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (UE) n. 904/2010, articolo 23

Eccedenza IVA alla cessazione dell’attività e nozione di "periodo successivo"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal in una controversia tra Modexel – Consultores e Serviços SA e l’amministrazione tributaria della Regione autonoma di Madeira. Il tema è il trattamento, ai fini IVA, di un’eccedenza dichiarata al momento della cessazione di un’attività economica e la possibilità di riutilizzarla dopo la successiva ripresa dell’attività.

Fatti e procedimento principale

Modexel aveva cessato l’attività economica con effetto dal 28 febbraio 2015 e, nella dichiarazione IVA del primo trimestre 2015, aveva indicato un credito IVA di EUR 12.456,20. Dopo aver ripreso l’attività il 10 maggio 2016, nella prima dichiarazione IVA successiva aveva portato in detrazione quel credito. L’amministrazione tributaria ha però negato la detrazione, sostenendo che il credito avrebbe dovuto essere chiesto a rimborso entro dodici mesi dalla cessazione dell’attività, altrimenti sarebbe stato perduto.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’espressione "periodo successivo" dell’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA coincida necessariamente con il periodo immediatamente successivo dell’anno civile;
  • se, in caso di cessazione e successiva ripresa dell’attività, il soggetto passivo possa riportare l’eccedenza IVA dichiarata alla cessazione nella prima dichiarazione presentata dopo la ripresa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • l’articolo 179, primo comma, sulla modalità di esercizio della detrazione;
  • l’articolo 183, primo comma, sul riporto dell’eccedenza IVA o sul rimborso;
  • l’articolo 213, paragrafo 1, sulla dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività;
  • l’articolo 252, sulla durata del periodo d’imposta;
  • l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cessazione dell’attività e alla non validità del numero di identificazione IVA.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA e mira a garantire la neutralità dell’imposta. L’articolo 183 consente agli Stati membri di far riportare l’eccedenza al periodo successivo o di procedere al rimborso secondo modalità stabilite dal diritto nazionale.

Quanto alla nozione di "periodo successivo", la Corte la interpreta come riferita al periodo d’imposta immediatamente successivo a quello in cui è sorta l’eccedenza. Tuttavia, tale meccanismo presuppone la continuità dell’attività economica e dello status di soggetto passivo. Quando un operatore cessa l’attività, perde tale status; di conseguenza, non vi è più un "periodo successivo" ai sensi dell’articolo 183 al quale l’eccedenza possa essere riportata. Se poi l’attività viene ripresa, si tratta di una nuova attività, priva di continuità con la precedente.

La Corte aggiunge che consentire il riporto dopo la ripresa dell’attività potrebbe favorire abusi e costruzioni artificiali, oltre a compromettere la certezza del diritto. Resta comunque possibile, ai sensi dell’articolo 183, che l’eccedenza sia recuperata mediante rimborso secondo le modalità fissate dagli Stati membri.

Limiti all’autonomia degli Stati membri

La Corte precisa che le modalità nazionali di rimborso non devono ledere la neutralità fiscale e devono consentire il recupero dell’eccedenza entro un termine ragionevole, senza imporre un rischio finanziario al soggetto passivo. L’autonomia procedurale degli Stati membri è comunque soggetta ai principi di equivalenza e di effettività.

Nel caso di specie, la Corte osserva che un termine di dodici mesi per richiedere il rimborso non sembra, in astratto, tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Spetta comunque al giudice nazionale verificare la disciplina effettivamente applicabile e la sua concreta incidenza sulla posizione della Modexel.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione dell’attività economica, impedisca il riporto dell’eccedenza IVA dichiarata alla cessazione e consenta il recupero solo tramite rimborso entro dodici mesi dalla cessazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

Principi affermati

La sentenza conferma che il riporto dell’eccedenza IVA presuppone la continuità del soggetto passivo e dei periodi d’imposta. La cessazione dell’attività interrompe tale continuità e legittima una disciplina nazionale che concentri il recupero dell’eccedenza sul rimborso, purché la procedura non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell'ivarimborso dell'ivacessazione dell'attività economicacooperazione amministrativa fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.