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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-506/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2024. — Network One Distribution SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Nascita e riscossione dell’obbligazione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Riscossione dei dazi antidumping relativi a importazioni provenienti dalla Cina – Riscossione di interessi di mora ai sensi del regolamento n. 952/2013 – Normativa nazionale che prevede l’imposizione di una penalità di mora in aggiunta agli interessi di mora. — Causa C-506/23

Giurisprudenza europea62023CJ0506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’articolo 114 del codice doganale dell’Unione regola gli interessi di mora, non le sanzioni per il ritardo. Perciò uno Stato membro può prevedere, accanto a tali interessi, una penalità di mora di diritto interno per il mancato pagamento tempestivo di un dazio antidumping. Resta però necessario che il giudice nazionale verifichi la proporzionalità della sanzione.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 114 del codice doganale dell’Unione: compatibilità con il diritto UE della cumulabilità, oltre agli interessi di mora, di una penalità di mora prevista dal diritto nazionale per il tardivo pagamento di un dazio antidumping.

La questione giuridica

Se l’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) debba essere interpretato nel senso che osti a una prassi amministrativa nazionale che, in caso di tardivo pagamento di un dazio antidumping, consenta di imporre, oltre agli interessi di mora previsti da tale articolo, anche una penalità di mora prevista autonomamente dal diritto nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 114 del codice doganale dell’Unione disciplina soltanto gli interessi di mora dovuti sui dazi all’importazione o all’esportazione e non preclude che, per la medesima omissione di pagamento, il diritto nazionale preveda una distinta penalità di mora di natura sanzionatoria, purché tale sanzione rispetti il diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità. Ne consegue che non è vietata una prassi amministrativa che cumuli interessi di mora ex articolo 114 e una penalità nazionale separata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 42
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 114
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articoli 4 e 5
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013, articolo 1, paragrafi 1 e 4
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 232, paragrafo 1

Interessi di mora e penalità di mora nel recupero di un dazio antidumping

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Curtea de Apel București, riguarda la riscossione di un dazio antidumping relativo a importazioni di merci originariamente provenienti dalla Cina e l’applicazione, oltre agli interessi di mora previsti dal codice doganale dell’Unione, di una penalità di mora prevista dal diritto rumeno. La questione è se il diritto dell’Unione osti a tale cumulo.

Fatti e procedimento principale

Network One Distribution SRL aveva importato in Romania biciclette e pezzi di ricambio dichiarandone l’origine thailandese. In seguito a un controllo doganale, le autorità rumene hanno accertato che le merci erano in realtà originarie della Cina e hanno imposto un dazio antidumping ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013. Oltre al dazio, è stato richiesto il pagamento di interessi di mora ai sensi dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 e di penalità di mora ai sensi degli articoli 173, 174 e 176 del codice di procedura tributaria rumeno.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013, che prevede interessi di mora sui dazi all’importazione o all’esportazione dalla scadenza al pagamento, con tasso determinato secondo i criteri ivi indicati. È richiamato anche l’articolo 42 del medesimo regolamento, secondo cui spetta agli Stati membri prevedere sanzioni per le violazioni della normativa doganale, purché siano effettive, proporzionate e dissuasive. Sul piano generale, rilevano gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, che distinguono tra revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e sanzioni amministrative per irregolarità intenzionali o per negligenza.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva, in primo luogo, che la rubrica dell’articolo 114 e la sua collocazione sistematica mostrano che esso riguarda gli interessi di mora, non una penalità sanzionatoria. La differenza è importante: gli interessi servono a compensare il ritardo e a evitare un vantaggio indebito per il debitore, mentre la sanzione ha funzione punitiva.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che il codice doganale non armonizza in modo completo le sanzioni per le violazioni doganali: l’articolo 42 rimette agli Stati membri la scelta delle sanzioni, nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità. Pertanto, una penalità nazionale di natura sanzionatoria non è di per sé incompatibile con il sistema del codice doganale.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza relativa al precedente codice doganale comunitario e, in particolare, il principio secondo cui gli interessi di mora non hanno finalità punitive, ma mirano a eliminare il vantaggio derivante dal ritardo nel pagamento.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 non osta a una prassi amministrativa nazionale che imponga, oltre agli interessi di mora previsti da tale articolo, anche una penalità di mora prevista dal diritto nazionale. Resta ferma la verifica, rimessa al giudice del rinvio, della conformità della sanzione nazionale ai principi del diritto dell’Unione, in particolare alla proporzionalità.

Principio affermato

Nel sistema del codice doganale dell’Unione, gli interessi di mora ex articolo 114 hanno funzione compensativa e non sanzionatoria; di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere una distinta penalità di mora per il ritardo nel pagamento del dazio, cumulabile con gli interessi, purché tale penalità sia proporzionata e conforme ai principi del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledazi antidumpinginteressi di morasanzioni amministrativeriscossione delle entrate pubbliche

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