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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-606/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 dicembre 2024. — «Tallinna Kaubamaja Grupp» AS e «KIA Auto» AS contro Konkurences padome. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi verticali – Restrizione “per effetto” – Accordo che prevede limitazioni relative alla garanzia automobilistica – Obbligo incombente all’autorità della concorrenza di dimostrare gli effetti anticoncorrenziali – Effetti reali ed effetti potenziali. — Causa C-606/23

Giurisprudenza europea62023CJ0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito lo standard probatorio applicabile alle restrizioni della concorrenza “per effetto” ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In una controversia relativa a clausole di garanzia automobilistica che favorivano la rete autorizzata e i ricambi originali, ha stabilito che non occorre provare effetti concreti già realizzati. È sufficiente dimostrare effetti potenziali sensibili, valutati nel contesto economico e giuridico concreto e tramite uno scenario controfattuale realistico.

Articolo 101, paragrafo 1, TFUE: per qualificare come restrizione “per effetto” un accordo verticale sulle condizioni di garanzia automobilistica è sufficiente provare effetti restrittivi potenziali, purché sensibili, e non è necessario dimostrare effetti concreti e reali.

La questione giuridica

Se, nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a un accordo verticale che limita la validità della garanzia automobilistica imponendo o incentivando riparazioni e manutenzioni presso rappresentanti autorizzati e l’uso di pezzi originali, l’autorità nazionale garante della concorrenza debba provare effetti restrittivi reali e concreti oppure sia sufficiente dimostrare solo effetti restrittivi potenziali.

Principio di diritto

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non impone all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro di dimostrare effetti restrittivi concreti e reali per qualificare come restrizione della concorrenza per effetto un accordo verticale sulle condizioni di garanzia automobilistica; è sufficiente che essa accerti, nel quadro concreto e con uno scenario controfattuale realistico e credibile, l’esistenza di effetti anticoncorrenziali potenziali, purché sufficientemente sensibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della legge lettone sulla concorrenza (Konkurences likums)

Restrizione della concorrenza per effetto e garanzia automobilistica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) in materia di concorrenza, con riferimento all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il giudizio nasce da un’ammenda irrogata dal consiglio per la concorrenza lettone per un accordo verticale sulle condizioni di garanzia della rete KIA.

Fatti e procedimento principale

La KIA Auto, importatore autorizzato dei veicoli KIA in Lettonia, selezionava i rappresentanti autorizzati incaricati della vendita e della riparazione in garanzia. L’autorità lettone ha ritenuto che le clausole di garanzia imponessero o incentivassero i proprietari dei veicoli a:

  • far eseguire manutenzione periodica e riparazioni non coperte dalla garanzia solo presso i rappresentanti autorizzati;
  • utilizzare pezzi di ricambio originali KIA durante la manutenzione periodica e le riparazioni nel periodo di garanzia.

Secondo l’autorità, tali clausole ostacolavano l’ingresso dei riparatori indipendenti nel mercato dei servizi di riparazione e dei fabbricanti indipendenti di ricambi nel mercato della distribuzione dei pezzi di ricambio. Le ricorrenti hanno contestato l’ammenda; dopo un primo rigetto e un successivo annullamento in cassazione, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se per accertare una restrizione della concorrenza “per effetto” ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sia necessario che l’autorità di concorrenza dimostri:

  • effetti restrittivi concreti e reali sulla concorrenza; oppure
  • sia sufficiente la prova di soli effetti restrittivi potenziali.

Quadro normativo richiamato

La Corte ha preso in considerazione:

  • l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, della legge lettone sulla concorrenza, che vieta accordi con oggetto o effetto anticoncorrenziale e che, secondo il giudice del rinvio, riproduce sostanzialmente il modello dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo è vietato quando ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Se l’accordo non ha oggetto anticoncorrenziale, occorre verificarne gli effetti.

Nel valutare gli effetti, la Corte ha richiamato la necessità di considerare:

  • il contesto economico e giuridico dell’accordo;
  • la natura dei beni o servizi interessati;
  • le condizioni reali del mercato rilevante;
  • uno scenario controfattuale realistico e credibile, costruito a partire dall’assenza dell’accordo.

Tuttavia, questo metodo non esclude la rilevanza di effetti potenziali: la Corte ha precisato che, in una valutazione complessiva, è sufficiente poter constatare effetti restrittivi potenziali, purché siano sufficientemente sensibili. Non è quindi richiesto che l’autorità dimostri che il pregiudizio alla concorrenza si sia già concretamente prodotto.

La Corte ha anche osservato la coerenza con la propria giurisprudenza sull’articolo 102 TFUE, in cui è già stato affermato che un effetto anticoncorrenziale può essere potenziale e non necessariamente concreto.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non impone all’autorità garante della concorrenza di dimostrare effetti restrittivi concreti e reali. È sufficiente accertare effetti restrittivi potenziali sulla concorrenza, a condizione che siano sufficientemente sensibili.

Portata pratica

Per le autorità nazionali della concorrenza, la sentenza conferma che, nelle intese verticali che possono chiudere il mercato a riparatori o fornitori indipendenti, la prova può fondarsi anche sulla capacità dell’accordo di produrre effetti anticoncorrenziali apprezzabili, senza attendere che tali effetti si siano già manifestati in modo misurabile. Ciò è particolarmente rilevante nei settori regolati da reti autorizzate e da sistemi di garanzia commerciale, come quello automobilistico.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese verticaligaranzia automobilisticariparazione e manutenzione autoricambio auto

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