Sentenza n. 4604/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità, previa adozione di misure cautelari, del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sull'accesso alla procedura di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, con mancata assegnazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad nell'ambito del procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio. In particolare, ha lamentato di non riuscire a ottenere un appuntamento presso l'ambasciata per formalizzare la domanda di visto, nonostante la preiscrizione universitaria, chiedendo la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione, nelle more del giudizio, aveva concesso l'appuntamento richiesto. Tale adempimento ha realizzato l'utilità perseguita con l'istanza a provvedere e con la diffida, ossia porre il ricorrente in condizione di presentare e formalizzare la domanda di visto. La pronuncia non decide sulla legittimità sostanziale del futuro rilascio o diniego del visto, né impone il rilascio del visto stesso. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'ingente flusso di domande fronteggiato dall'ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso pendente in materia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la concessione nelle more del processo dell'appuntamento necessario per formalizzare l'istanza amministrativa realizza l'utilità concretamente richiesta e determina la cessazione della materia del contendere, se il ricorrente aveva agito per essere posto in condizione di presentare la domanda.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dell'amministrazione riguarda l'utilità oggetto dell'azione e non implica, di per sé, alcuna valutazione sul merito della successiva domanda amministrativa né il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo richiesto.
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