Sentenza n. 601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1113/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 1113/2025, che aveva respinto il ricorso contro la conferma dell'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Milano in sede di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego prefettizio di aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia, emessa nel 2022 e mai contestata, nonché il successivo provvedimento di conferma adottato a seguito del riesame disposto dal TAR. L'interdittiva era fondata, tra l'altro, sul ruolo di dominus e gestore di fatto dell'impresa svolto dal coniuge dell'amministratrice unica, pluripregiudicato, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. In appello la società ha riproposto tre principali censure: la contraddittorietà della valutazione prefettizia, poiché gli stessi elementi non avevano impedito in precedenza il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali; l'omessa o insufficiente valorizzazione delle sopravvenienze, consistenti nell'allontanamento di precedenti soggetti controindicati, nella risalenza dei fatti e delle condanne e nella dedotta cessazione dei rapporti con ambienti criminali, nonché l'illegittima valorizzazione, senza adeguato contraddittorio, dell'esecuzione di lavori in subappalto; infine, la mancata concessione della prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, ritenendo il rischio meramente occasionale e prospettando una violazione dei parametri europei e convenzionali, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la contraddittorietà della precedente comunicazione antimafia liberatoria, rilevando che gli accertamenti successivi avevano riguardato anche il coniuge dell'amministratrice e avevano fatto emergere elementi investigativi non considerati nelle verifiche precedenti. Ha ritenuto inidonee le sopravvenienze dedotte dalla società, poiché l'allontanamento di alcuni soggetti era anteriore all'interdittiva del 2022, mentre il coniuge dell'amministratrice, ritenuto il centro effettivo della gestione e il principale elemento di controindicazione, era rimasto nell'impresa con funzioni gestionali preponderanti. Il mero decorso del tempo non è stato considerato sufficiente a escludere la persistenza dei legami criminali. È stata inoltre ritenuta legittima la valorizzazione dei lavori eseguiti in subappalto nell'ambito del piano Banda Ultra Larga finanziato con fondi PNRR: la circostanza era emersa dalle stesse deduzioni della società durante l'audizione, sicché non vi è stata violazione del contraddittorio, e l'attività ha evidenziato una possibile elusione dell'interdittiva e una rinnovata attitudine a inserirsi nel circuito degli appalti pubblici. Quanto alla prevenzione collaborativa, il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non è stato ritenuto sufficiente, perché la gestione dell'impresa era rimasta sostanzialmente nelle mani del soggetto controindicato e il modello era stato giudicato inidoneo dal Gruppo Investigativo Antimafia. Non è stata quindi ravvisata l'occasionalità del rischio infiltrativo. La richiesta di rinvio pregiudiziale europeo è stata implicitamente disattesa in ragione della manifesta infondatezza della censura. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Disciplina l'aggiornamento dell'informazione antimafia in presenza di elementi sopravvenuti; nel caso concreto la Prefettura ha valutato le modifiche organizzative e gestionali dedotte dalla società, ritenendole non idonee a superare il pericolo di infiltrazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure di prevenzione collaborativa per situazioni in cui il pericolo di infiltrazione mafiosa sia ritenuto occasionale; la misura è stata esclusa perché il rischio è risultato strutturale e persistente.
art. 85 d.lgs. 159/2011
Rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia; il giudice ha evidenziato che le verifiche precedenti non avevano riguardato i familiari conviventi dei titolari o gestori dell'impresa.
art. 1, comma 52, l. 190/2012
Disciplina l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la cosiddetta white list, nell'ambito della quale erano state svolte le verifiche che avevano preceduto l'interdittiva.
d.P.C.M. 18 aprile 2013
Richiamato quale disciplina istitutiva della white list utilizzata nel procedimento di documentazione antimafia.
d.lgs. 231/2001
Il modello organizzativo adottato dall'impresa non è stato ritenuto sufficiente a degradare il rischio infiltrativo da strutturale a occasionale, poiché inidoneo a schermare l'impresa dalla persistente influenza del gestore di fatto controindicato.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla società a sostegno della censura relativa alla prevenzione collaborativa; il giudice non ha ravvisato una questione europea tale da giustificare il rinvio pregiudiziale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla società in relazione alla compressione della libertà di iniziativa economica e degli interessi patrimoniali; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia, l'amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti, ma non è tenuta a rivedere in senso favorevole la prognosi quando il principale soggetto ritenuto dominus e gestore di fatto dell'impresa permane nella struttura aziendale con poteri gestionali sostanziali.
- Il mero decorso del tempo non dimostra, da solo, l'interruzione dei legami con la criminalità organizzata né elide l'efficacia indiziaria di precedenti penali gravi; occorrono ulteriori elementi indiziari convincenti e specificamente idonei a dimostrare il venir meno del rischio infiltrativo.
- La precedente comunicazione antimafia liberatoria non rende contraddittoria una successiva interdittiva quando quest'ultima si fondi su accertamenti investigativi successivi o su verifiche estese a soggetti, come i familiari conviventi dei titolari o gestori, non considerati nella precedente istruttoria.
- La valorizzazione, nel procedimento di aggiornamento, di una circostanza emersa dalle stesse dichiarazioni o deduzioni dell'impresa durante l'audizione non viola il contraddittorio procedimentale; ciò vale anche quando la circostanza evidenzi la prosecuzione di attività riconducibili al circuito degli appalti pubblici nonostante l'interdittiva.
- La prevenzione collaborativa è praticabile soltanto quando il pericolo di infiltrazione mafiosa abbia carattere occasionale. La mera adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non è sufficiente se la gestione sostanziale dell'impresa resta nella disponibilità del soggetto controindicato e il modello è concretamente inidoneo a prevenire l'infiltrazione.
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