Sentenza del 22/09/2020 n. 19777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento (notificato il 13.12.2010) relativo al reddito 2005, rideterminato dall'Ufficio sulla base di movimenti bancari. Dopo istanza di autotutela l'Ufficio annullava parzialmente l'avviso (02.02.2011). Il contribuente spediva il 08.02.2011, a mezzo raccomandata, istanza per avviare la procedura di accertamento con adesione; l'Ufficio la respingeva ritenendola non prodotta nei termini (pervenuta il 15.02.2011 oltre il termine di impugnazione dell'11.02.2011) e non conforme alle forme previste dal D.Lgs. 546/1992. Il contribuente proponeva ricorso e deduceva, tra l'altro, la tempestività del ricorso in virtù dell'allungamento del termine determinato dall'istanza di accertamento con adesione e contestava l'accertamento nel merito. In sede di appello la CTR dichiarava il ricorso inammissibile per l'improcedibilità dell'istanza di accertamento con adesione (violazione artt. 20 e 21 D.Lgs. 546/1992). In Cassazione il contribuente proponeva quattro motivi, ma prima dell'udienza ha aderito alla definizione agevolata (DL 193/2016, art.6) e ha depositato rinuncia al ricorso (notificata all'Ufficio il 13.01.2020).
La decisione
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, regolarmente portata a conoscenza della controparte, fosse efficace ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e della giurisprudenza della Sezioni Unite (n. 34432/2019). Per effetto della rinuncia è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente e pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile. Considerata l'attività tempestiva del rinunciante nel notificare la dichiarazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Si dà atto inoltre dell'adesione alla procedura di definizione con pagamento dell'importo comunicato dall'Ufficio (€ 15.552,14) in più rate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 8 luglio 1997, n. 218, articolo 6
Norma citata in relazione alla disciplina processuale tributaria; richiamata nei motivi del ricorso per la corretta individuazione del termine e della procedura di impugnazione
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19
Richiamato nei motivi come parte della disciplina dell'avviso di accertamento e dei termini relativi
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 20
Stabilisce le regole formali per l'istanza di accertamento con adesione; la Corte rileva che l'Ufficio aveva eccepito la violazione di tali formalità, fatto centrale nella controversia sull'effetto di proroga del termine di impugnazione
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21
Collegato all'art. 20; disciplina le conseguenze procedurali dell'istanza di accertamento con adesione e i relativi termini, sulla cui corretta osservanza l'Ufficio ha fondato l'inammissibilità
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla disciplina dell'accertamento fiscale; utilizzato dal ricorrente per contestare aspetti formali e sostanziali dell'avviso
Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564, articolo 2‑quater, comma 1 (convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656)
Invocato dal ricorrente in relazione alla normativa sugli avvisi di accertamento e procedure collegate
Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, articoli 2 e 4 comma 2
Richiamato dal ricorrente rispetto alla disciplina degli avvisi/termini; la sentenza lo enumera tra le norme oggetto dei motivi senza però entrare nel merito perché il ricorso è stato poi rinunciato
Decreto‑Legge 23 ottobre 2016, n. 193, articolo 6 (conv. con modificazioni in L. 22 dicembre 2016, n. 225)
Norma sulla definizione agevolata; il contribuente ha aderito a questa procedura e ha prodotto la documentazione che ha determinato la decisione di rinunciare al ricorso
Codice di Procedura Civile, articolo 390, comma 3
Disciplina la rinuncia alla impugnazione; interpretata insieme alla giurisprudenza di legittimità per affermare l'efficacia della rinuncia una volta portata a conoscenza della controparte
Sentenza Sezioni Unite n. 34432 del 2019
Giurisprudenza interpretativa che stabilisce che la rinuncia all'impugnazione è perfezionata con la comunicazione alla controparte e non richiede accettazione; richiamata per confermare l'efficacia della rinuncia del contribuente
D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)
Richiamato solo per spiegare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente per impedimento dell'estensore; non rilevante ai fini del merito
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto unilaterale e recettizio che produce effetti una volta che sia portata a conoscenza della controparte; non è necessario che la controparte accetti la rinuncia perché questa sia efficace.
- La dichiarazione di rinuncia comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, indipendentemente dall'esito sostanziale della controversia.
- In presenza di una volontà di definire la controversia con la procedura agevolata (DL 193/2016), l'adesione del contribuente e la conseguente rinuncia al grado di giudizio rendono superfluo l'esame dei motivi di merito.
- Le istanze di accertamento con adesione devono rispettare le forme e i termini stabiliti dal D.Lgs. 546/1992 (artt. 20 e 21); la mancata osservanza delle formalità può rendere improcedibile l'istanza e impedire l'allungamento del termine per impugnare l'avviso.
- Per preservare la possibilità di proroga del termine processuale mediante istanza per accertamento con adesione, il contribuente deve curare la tempestiva e formale presentazione dell'istanza (tenendo conto sia della data di spedizione sia della data di ricezione/effettiva acquisizione da parte dell'Ufficio).
- Quando si intende rinunciare al ricorso, è buona prassi notificare tempestivamente la dichiarazione alla controparte e conservare la prova della comunicazione; ciò può anche influire sul regime delle spese (possibile compensazione se sussistono giusti motivi).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 set 2020Sentenza del 22/09/2020 n. 958 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →