Cassazione Penale, Sentenza n. 13091/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis c.d.s., deducendo la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.: a suo avviso gli esiti delle analisi ematiche erano inutilizzabili perché non era stato previamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esecuzione degli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (termini massimi quinquennali maturati). Per effetto dell'annullamento è stata revocata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. È stato inoltre disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Savona ai sensi dell'art. 224 c.d.s. La Corte ha ritenuto non necessario esaminare ulteriormente le doglianze sulla nullità degli accertamenti, atteso che l'intervenuta causa estintiva fa venir meno l'esigenza di un rinvio; non si è invece pronunciata per una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., perché non emergono in maniera evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza e con alterazioni derivanti da sostanze stupefacenti; è il reato inizialmente contestato e per il quale era stata pronunciata condanna in primo e secondo grado.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti ematici; la Corte non ha approfondito il punto perché la prescrizione estintiva rende irrilevante la questione ai fini del provvedimento di annullamento senza rinvio.
art. 129, comma 2 c.p.p.
Previsione che consente l'assoluzione di merito quando risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso che ricorrano le condizioni per applicarla nel caso concreto.
art. 224 Codice della Strada
Norma che disciplina le comunicazioni al Prefetto in relazione alle pronunce che incidono sulle sanzioni amministrative accessorie alla patente; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al Prefetto di Savona per l'adeguamento amministrativo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 1021/2001 e Sez. U., n. 35490/2009)
Principio consolidato secondo cui, quando sussiste una causa estintiva del reato già rilevata, le nullità processuali o vizî di motivazione della sentenza impugnata non possono pregiudicare l'immediata applicazione della causa estintiva; in tali ipotesi la Cassazione può annullare senza rinvio.
Massime di principio
- Se alla data della decisione di legittimità il reato risulta estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle eventuali nullità o vizi processuali evidenziati dall'imputato.
- La presenza di una causa estintiva del reato prevale sulle doglianze procedurali: l'eventuale illegittimità degli atti istruttori diventa irrilevante ai fini dell'applicazione immediata della causa estintiva.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. richiede che risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza di tale evidenza non può essere disposta e la via corretta è l'annullamento per prescrizione se la stessa è maturata.
- La revoca delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) consegue all'annullamento della condanna quando il reato è estinto; il provvedimento va segnalato al Prefetto per l'aggiornamento amministrativo ex art. 224 c.d.s.
- Nel valutare impugnazioni basate su nullità relative a modalità di acquisizione delle prove (es. esami ematici senza avviso sul diritto a difensore), è necessario considerare se tali questioni conservino rilievo pratico davanti alla Corte di cassazione quando sussistono cause estintive del reato.
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