Cassazione Penale, Sentenza n. 706/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura, con riferimento al capo G), la determinazione di un aumento di pena ritenuto sproporzionato rispetto agli altri aumenti applicati in esecuzione delle precedenti condanne. Si deduce violazione degli artt. 627, 666, 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p. per avere la Corte territoriale fissato un aumento nel rapporto 1:5 rispetto ad altri incrementi, giustificandolo con la quantità di sostanza (5 kg di cocaina) senza base razionale né adeguati confronti; in sostanza si contesta la mancata motivazione comparativa e l'arbitrarietà della maggiore afflizione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento con rinvio motivato dalla mancanza di confronti puntuali, la Corte d'appello di Milano, nel nuovo provvedimento del 11/03/2021, abbia fornito adeguati riferimenti comparativi: il quantitativo di 5 kg di cocaina era il più rilevante tra i fatti ascritti, con un guadagno stimato di 160.000 euro; per il capo H (1 kg) era stato applicato un aumento più contenuto (6 mesi e 1.000 euro). Tale confronto è stato ritenuto sufficiente a sorreggere la discrezionale scelta di aumentare la pena di due anni e sei mesi e 5.000 euro di multa per il capo G). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente tra le norme procedurali impugnate; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione in quanto la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione comparativa nel provvedimento impugnato
art. 666 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come normativa rilevante al sindacato sull'esecuzione della continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia esercitato correttamente il potere discrezionale motivando l'aumento
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato che gli oneri motivazionali richiesti da quella normativa (confronti comparativi e ragioni dell'aumento) sono stati adempiuti nel provvedimento della Corte d'appello
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione e della determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato sia compatibile con l'esercizio del potere discrezionale previsto dall'ordinamento, quando adeguatamente motivato e comparato tra i diversi reati
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha un ampio potere discrezionale nella determinazione degli aumenti in caso di continuazione: tale discrezionalità richiede però una motivazione comparativa puntuale quando gli aumenti differiscono significativamente fra i reati
- La quantità di droga e l'utile economico ricavato possono giustificare un aumento maggiore della pena rispetto ad altri episodi, purché il giudice espliciti il raffronto con gli altri fatti e renda ragione del rapporto proporzionale adottato
- Non è sufficiente un richiamo generico alla personalità del condannato per motivare aumenti diversificati: la motivazione deve mostrare perché quella personalità incide differentemente sui singoli reati
- Se una precedente pronuncia di annullamento indicava carenze motivazionali, il giudice di rinvio può sanare tali carenze fornendo elementi comparativi e stime (es. quantità, profitto) che giustifichino la scelta discrezionale
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione deve evidenziare errori di diritto o di motivazione realmente rilevanti per evitare oneri economici
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