Cassazione Penale, Ordinanza n. 01377/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, contestava che la condotta fosse stata correttamente sussunta nella fattispecie ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato perché del tutto generico e assertivo: il ricorrente non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che era ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. I giudici di appello avevano motivatamente valorizzato gli elementi indicativi del tentativo di furto con strappo, alla luce delle concrete modalità della condotta accertata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce vizio motivazionale deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; se è meramente assertivo e privo di specificità è manifestamente infondato.
- La qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo se il ricorso evidenzia concreti profili di illogicità o di errore di diritto nella motivazione di merito; non è sufficiente una contestazione generica.
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logica, congrua e corretta in diritto, e il ricorrente non ne scardini puntualmente le ragioni.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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