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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11063/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare di un’associazione volontaria, inizialmente proposta da alcuni soci che la assumevano invalida per difetto di convocazione e di quorum. In corso di causa si sono succedute ulteriori deliberazioni e atti interni sull’assetto rappresentativo dell’associazione: il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che la lite fosse stata introdotta da un soggetto privo della legale rappresentanza; la Corte d’appello ha poi dichiarato inammissibile l’appello perché proposto ancora da soggetto non legittimato, valorizzando una diversa delibera del 15.5.2008 che avrebbe attribuito la rappresentanza ad altro soggetto. Nel ricorso per cassazione l’associazione ha dedotto: violazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100 c.p.c. per aver la Corte territoriale ritenuto insussistente la legittimazione ad impugnare nonostante la precedente delibera del 30.3.2008 fosse stata a sua volta impugnata e poi annullata con sentenza passata in giudicato; violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di documenti decisivi, perché la Corte non avrebbe considerato la citazione e la sentenza che avevano travolto la delibera del 30.3.2008; violazione degli artt. 91, 92 e 94 c.p.c. per la condanna personale alle spese di un soggetto che avrebbe agito quale rappresentante dell’associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla delibera del 30.3.2008, ma su una diversa delibera del 15.5.2008 che attribuiva la rappresentanza ad altro soggetto. Poiché il ricorso non spiegava nulla sulla rilevanza di tale delibera del 15.5.2008 e insisteva invece su un diverso atto societario/associativo, la censura è stata reputata non idonea a incrinare la decisione d’appello. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva accertato che il soggetto aveva appellato anche in proprio ed era risultato privo di legittimazione nella qualità, con conseguente correttezza della condanna personale alle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della possibilità di impugnare la decisione; la Corte non ne affronta il merito perché ritiene non censurata la ratio decidendi

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla legittimazione ad agire; la censura è stata ritenuta inidonea perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata

  • art. 100 c.p.c.

    invocato con riferimento all’interesse ad agire e alla legittimazione processuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di documenti e asserita mancata valutazione delle produzioni; la Corte non entra nel merito per difetto di attacco alla ratio

  • artt. 91, 92, 94 c.p.c.

    richiamati per contestare la condanna alle spese in capo al soggetto che aveva agito in proprio; la Corte conferma l’inammissibilità della censura perché ancorata a una ratio non colpita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare presupposti diversi o non decisivi per la decisione.
  • Chi deduce il difetto di legittimazione processuale deve censurare in modo puntuale l’atto o la circostanza su cui il giudice di merito ha effettivamente fondato la decisione, non essendo sufficiente insistere su eventi associativi o deliberativi diversi da quelli valorizzati in sentenza.
  • La contestazione di documenti o di precedenti giudicati è irrilevante se non dimostra l’errore logico-giuridico della sentenza impugnata rispetto al fondamento decisorio effettivamente adottato.
  • La condanna alle spese nei confronti di un soggetto che abbia agito anche in proprio è legittima quando il giudice accerti il difetto di legittimazione nella qualità invocata; la relativa censura deve misurarsi con tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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