Sentenza n. 750/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso principale: - del provvedimento datato 15 giugno 2022, proveniente da AGEA e avente ad oggetto «GRIFFINI CESARE Cuaa GRFCSR38A06I612G Prot. N. 2021-ADERISC-4018233 del 29/11/2021», in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall’azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228 del 2012; - per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AGEA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente; con i motivi aggiunti: - dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90003031 50/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28 aprile 2023; e per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009;- per la dichiarazione dell’obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla «Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza» con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela di AGEA relativo alla pretesa di somme a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la campagna lattiera 2005/2006, nonché intimazione di pagamento successivamente impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui AGEA aveva respinto la richiesta di autotutela relativa agli atti di pretesa del prelievo supplementare sulle consegne di latte per la campagna 2005/2006. Ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di AGEA di pronunciarsi e di ricalcolare o annullare il prelievo in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accertamento dell’inesistenza del debito e dell’illegittima iscrizione delle somme nel Registro Nazionale dei Debiti, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo medio tempore operato. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nel corso del giudizio, AGEA ha provveduto al discarico delle somme pretese. Il discarico è intervenuto dopo che il Tribunale di Lodi, con sentenza del 4 marzo 2021, n. 151, aveva accertato l’inesistenza del credito relativo al prelievo supplementare. Poiché la pretesa amministrativa è stata così eliminata, è venuto meno l’interesse alla decisione sulle domande di annullamento e di accertamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
La parte ricorrente ne invocava l’applicazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e della fondatezza della pretesa; la sentenza non esamina nel merito tale domanda, essendo sopravvenuta la carenza di interesse.
art. 8-ter l. n. 33/2009
Richiamato con riferimento all’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti; anche su tale profilo non è stata resa una decisione di merito per effetto del discarico delle somme.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina integralmente la pretesa oggetto di impugnazione mediante discarico delle somme richieste, viene meno l’interesse attuale alla decisione sulle domande di annullamento e di accertamento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’accertamento dell’inesistenza del credito da parte del giudice ordinario e il conseguente discarico amministrativo della pretesa possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo avente a oggetto il diniego di autotutela e gli atti di riscossione relativi alla medesima pretesa.
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