Sentenza n. 2820/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2860/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2860/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a loro disposizione la Carta docente del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. A fronte della mancata esecuzione, hanno domandato l’erogazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità delle procure alle liti: esse erano state rilasciate su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicavano il TAR competente, il provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. Le procure contenevano soltanto la formula generica di delega a rappresentare e difendere le ricorrenti davanti al TAR Lombardia. È stata inoltre esaminata l’assenza del difensore delle ricorrenti alla camera di consiglio, ritenendosi non necessaria l’adozione dell’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e la mancata presenza comportava rinuncia implicita al contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di una procura speciale idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi della controversia. La generica procura separata dal ricorso non soddisfa tali requisiti. L’eccezione riconosciuta per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa al caso della procura cartacea digitalizzata e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale: la mera congiunzione telematica dei documenti non dimostra né l’effettiva consapevolezza della parte circa l’oggetto della controversia né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale le ricorrenti avrebbero potuto attenersi prudenzialmente. Il rilievo d’ufficio è stato deciso senza necessità dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., dato che il difensore delle ricorrenti non era presente alla camera di consiglio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria; la sua mancanza o genericità determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio
L’avviso alle parti è necessario quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando il difensore, pur potendo interloquire in udienza o camera di consiglio, non vi partecipi.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La disposizione equipara determinati casi di procura su foglio separato alla procura apposta in calce ai fini delle modalità telematiche, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il patrocinio tecnico obbligatorio giustifica l’esigenza di un adempimento specifico e diligente nella predisposizione della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente specifico l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso che contenga soltanto una delega generica è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La procura cartacea sottoscritta dalle parti e successivamente digitalizzata e allegata telematicamente a un ricorso nativo digitale non si considera validamente apposta in calce quando la procura non contenga autonomamente elementi idonei a collegarla alla specifica controversia e non risulti garantita la contestualità con la redazione del ricorso.
- La mancanza o l’inidoneità originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare una procura inidonea quando, alla data della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando la questione sia posta in udienza o camera di consiglio e il difensore, pur ritualmente convocato, non partecipi, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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