Sentenza n. 5757/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza diretta a ottenere la convocazione necessaria per avviare il procedimento di rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale comportamento è stato ritenuto satisfattivo della pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio sull’istanza di attivazione del procedimento di rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato congiuntamente all’art. 117 c.p.a. per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, durante il giudizio, l’Amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza e attivare il relativo procedimento può integrare pieno soddisfacimento della pretesa processuale, determinando la cessazione della materia del contendere, quando tale appuntamento costituisca l’oggetto della domanda azionata.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotti una condotta sopravvenuta integralmente satisfattiva rispetto alla pretesa dedotta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalle circostanze organizzative connesse all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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