Sentenza del 17/02/2017 n. 4234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva confermato la determinazione, in Lire 20.000.000, del reddito del contribuente per l'anno 1974, risultante da un accertamento sintetico. Nel corso del giudizio la Corte aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, quali litisconsorti necessari. L'Agenzia ha notificato il ricorso a P.S. ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio non era stato eseguito compiutamente. La richiesta di rinvio per produrre successivamente l'avviso di ricevimento è stata respinta: la rimessione in termini avrebbe richiesto la prova di una tempestiva richiesta all'amministrazione postale di un duplicato dell'avviso, ai sensi della legge n. 890 del 1982. Non vi è stata pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Quando la notificazione è eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento richiede anche gli adempimenti previsti dalla norma, incluso l'invio della raccomandata informativa e la prova della relativa ricezione o del corretto espletamento della procedura.
Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
La rimessione in termini per il mancato deposito dell'avviso di ricevimento può essere valutata solo se viene dimostrata la tempestiva richiesta all'amministrazione postale di un duplicato dell'avviso.
Principio del litisconsorzio necessario degli eredi
Quando il contribuente muore durante il giudizio, gli eredi devono essere tutti regolarmente coinvolti nel processo; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti anche di uno solo può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi con più eredi o altri litisconsorti necessari, la parte che propone l'impugnazione deve verificare e documentare la regolare notificazione a ciascun soggetto.
- Per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non basta dimostrare l'invio della raccomandata informativa: occorre depositare la documentazione che prova il perfezionamento della notificazione.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non può essere normalmente sanata con una semplice richiesta di rinvio; per ottenere la rimessione in termini è necessario provare di avere tempestivamente richiesto alle poste il duplicato.
- L'inosservanza dell'ordine del giudice di integrare il contraddittorio può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame delle questioni sostanziali relative all'accertamento tributario.
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