Cassazione Penale, Sentenza n. 5874/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Trieste resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a violazioni dell'art. 189 c. strada. Il Procuratore generale deduce violazione di legge perché la durata complessiva della sanzione accessoria della sospensione della patente (disposta in anni 1 e mesi 8) sarebbe inferiore ai minimi di legge, per avere il giudice applicato erroneamente la disciplina della continuazione e le regole penalistiche (art. 81 c.p.) anche alla sanzione amministrativa accessoria, anziché sommare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito; chiede l'annullamento parziale e la rideterminazione della sospensione nella misura minima complessiva (ha chiesto specificamente anni 2 e mesi 6).
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha stabilito che, nelle violazioni del codice della strada che comportano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la durata complessiva va determinata sommando i singoli periodi previsti per ciascun illecito; ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 L. 689/81 (che si riferisce alle sanzioni amministrative proprie) e delle regole penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive (es. art. 81 c.p.) alle sanzioni accessorie della condanna penale. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente e la causa è stata rimessa al Tribunale di Trieste per la determinazione conforme.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina il procedimento per patteggiamento; citata come titolo del procedimento oggetto di impugnazione.
art. 189 Codice della Strada
Prevede le violazioni contestate e le relative sanzioni, comprese le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente; la Corte ha richiamato questi articoli per stabilire che i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito devono essere sommati.
art. 81 c.p. (comma finale richiamato come art. 81 cpv)
Regola penalistica sulla continuazione e sulla determinazione delle pene; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia applicabile alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente.
art. 8 L. 689/1981
Norma che limita l'irrogazione delle sanzioni amministrative proprie; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie comminate in una sentenza penale di condanna.
Massime di principio
- Quando più violazioni del codice della strada comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, la durata complessiva deve essere determinata sommando i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito.
- Le disposizioni che disciplinano le sanzioni amministrative proprie (art. 8 L. 689/81) non si applicano automaticamente alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale.
- Le regole penalistiche sulla continuazione e sulla sommazione/concorsi di reati (es. art. 81 c.p.) non limitano la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: tali regole servono a determinare le pene penali, non la durata di misure accessorie della condanna.
- In caso di errore nella quantificazione della sanzione accessoria la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per la riformulazione conforme ai criteri indicati.
- Nelle impugnazioni del pubblico ministero finalizzate a ottenere la rideterminazione al minimo edittale, è possibile chiedere la correzione della durata della sospensione in aumento fino alla somma minima prevista per ciascun illecito.
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