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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli avvisi relativi a IRPEF, SSN, ILOR e IVA per il 1997, emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di constatazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato una specifica e concreta situazione di urgenza, non potendo essa consistere nella sola imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento. Ha inoltre censurato il richiamo alla natura vincolata o necessitata dell'atto e denunciato l'omesso esame di ulteriori questioni di merito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto illegittimi gli avvisi perché emessi prima della scadenza dei 60 giorni senza che fosse provata una concreta ragione di urgenza riferita allo specifico rapporto tributario. La mera imminenza della decadenza dell'Amministrazione, soprattutto se riconducibile a inerzia o negligenza dell'Ufficio, non giustifica l'emissione anticipata. È stata inoltre esclusa la rilevanza della qualificazione dell'atto come vincolato o necessitato, poiché ciò vanificherebbe la funzione garantistica del contraddittorio. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito accogliendo il ricorso del contribuente e dichiarato illegittimi gli atti impugnati. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente

    Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Il termine tutela il pieno esercizio del contraddittorio endoprocedimentale. L'inosservanza determina l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Ufficio dimostri specifiche ragioni di urgenza, concrete e riferite al rapporto tributario.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2

    Rileva la prospettata natura vincolata del provvedimento e la cosiddetta prova di resistenza.

    La disciplina non può essere utilizzata per neutralizzare automaticamente la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La natura vincolata dell'accertamento non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza idonea a derogare al contraddittorio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Termini decadenziali per l'accertamento e la rettifica IVA.

    L'imminente scadenza del termine decadenziale IVA non giustifica automaticamente l'emissione anticipata dell'avviso prima del decorso dei 60 giorni; l'Amministrazione deve organizzarsi tempestivamente per consentire il contraddittorio.

  • Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 97

    Sono richiamati dal contribuente a sostegno dei principi di legalità, capacità contributiva, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, in connessione con la tutela del contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica conclusa con processo verbale, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emetterlo.
  • L'emissione anticipata è legittima soltanto in presenza di una concreta, specifica e comprovata ragione di urgenza collegata al rapporto tributario, non alla semplice prossimità della scadenza del termine decadenziale.
  • La mera inerzia o organizzazione tardiva dell'Ufficio non può trasformarsi in una ragione di urgenza a danno del contribuente.
  • La qualificazione dell'atto come vincolato, necessario o inevitabile nel merito non elimina automaticamente l'obbligo di rispettare il termine a tutela del contraddittorio.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data del processo verbale, la data di notifica dell'avviso e l'effettiva motivazione dell'urgenza; in assenza di una ragione concreta e provata, l'avviso può essere contestato per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

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