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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37263/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile Santachiara ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Longo dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.) ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la sussistenza del requisito della comunicazione a piu' persone. Il tema centrale era se una lettera offensiva indirizzata formalmente a un solo destinatario (un amico, Bassoli Riccardo) potesse ritenersi comunque comunicata a terzi e quindi integrazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile. Ha condiviso la motivazione del tribunale secondo cui la lettera era indirizzata formalmente a un unico destinatario e non emergeva alcuna volontà o modalità del mittente tali da rendere la comunicazione sicuramente conoscibile a terzi. Il fatto pertanto non costituiva diffamazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dell'imputato per euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 595

    Il reato di diffamazione richiede la comunicazione della notizia lesa della reputazione ad almeno due persone, o la comunicazione ad una sola persona con modalita' tali da rendere sicuramente conoscibile il contenuto a terzi; la natura del mezzo (es. documenti destinati alla divulgazione) puo' far presumere tale comunita'.

  • Codice di Procedura Penale, art. 576

    Consente alla parte civile di proporre impugnazione limitatamente agli effetti civili nel procedimento davanti al giudice di pace, ratione del rinvio operato dalle norme speciali.

  • Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21

    Previsione applicabile per i casi in cui il procedimento sia stato instaurato tramite ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace; non era applicabile nel caso di specie poiche' il procedimento non era sorto su tale ricorso.

  • Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 74, art. 2

    Opera il rinvio alle norme del codice di procedura penale per quanto non diversamente disciplinato dal decreto, giustificando l'uso dell'art. 576 c.p.p. nel contesto del procedimento davanti al giudice di pace.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Stabilisce la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Codice di Procedura Penale, art. 541, comma 2

    Consente la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato nel giudizio di cassazione, qui liquidate in euro 2.000,00, in assenza di giustificati motivi di compensazione.

Massime di principio

  • Perche' sussista la diffamazione e' necessario che la notizia lesiva della reputazione sia comunicata ad almeno due persone o che la comunicazione ad una sola sia posta in modo tale da renderla sicuramente conoscibile a terzi; lettere rivolte formalmente a un solo destinatario non integrano il reato salvo elementi concreti che dimostrino la volonta' di divulgazione.
  • La natura del mezzo di comunicazione puo' far presumere l'intento di divulgazione: documenti intrinsecamente destinati a piu' lettori o atti propulsivi di procedimenti (disciplinari, giudiziari, amministrativi) possono integrare la comunicazione a piu' persone.
  • La prova dell'intenzione di divulgazione spetta alla parte che sostiene la sussistenza del reato; mere supposizioni o indizi vaghi non sono sufficienti per ribaltare una decisione favorevole all'imputato.
  • La parte civile in procedimenti davanti al giudice di pace puo' impugnare in cassazione nei soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p. e del rinvio operato dalle norme legislative speciali; va valutata l'ammissibilita' dell'impugnazione secondo le norme specifiche che regolano il procedimento.
  • In caso di rigetto del ricorso, e in mancanza di giustificati motivi per la compensazione delle spese, il ricorrente puo' essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a rimborsare le spese di difesa sostenute dalla controparte.

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