Cassazione Penale, Sentenza n. 17813/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/08/2023 del Tribunale di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (11/07/2023). L'indagato era imputato, tra l'altro, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 1) e di reati di detenzione e spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990, capi 25, 26, 27, 29) con la contestata aggravante della "ingente quantità" (art. 80, comma 2). Il ricorrente contestava: 1) l'insufficienza dei gravi indizi per l'associazione (mancanza di stabilità, durevolezza ed esclusività del rapporto di fornitura, periodo temporale ristretto di un mese); 2) l'erronea applicazione dell'aggravante per ingente quantità, richiamando una sentenza di condanna di terzi che aveva escluso l'aggravante e sollevando dubbi sulle procedure di campionamento e sulle analisi tossicologiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà doglianze di merito e motivazionali (valutazione dei fatti e degli indizi) non sindacabili in sede di legittimità come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata logica e sufficiente: l'indagato risultava fornitore affidabile del sodalizio (contatti con più soggetti, costanza e consistenza delle forniture, modalità di pagamento). Quanto all'aggravante per ingente quantità, la Corte ha osservato che l'esclusione dell'aggravante in una sentenza di altri imputati non prova necessariamente l'assenza della soglia nel presente procedimento; le analisi svolte in fase di indagine avevano evidenziato presenza di principio attivo sopra la soglia e l'ulteriore accertamento tecnico rimane di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Usata per configurare l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la stabilità e il ruolo di fornitore dell'indagato emergessero da contatti, costanza e modalità di fornitura
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferita ai reati di detenzione e spaccio; applicata con riferimento ai singoli capi contestati al ricorrente
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990
Circostanza aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto che le analisi tossicologiche in fase d'indagine attestassero una quantità di principio attivo oltre la soglia e che la verifica definitiva sia di merito
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come limite alla cognizione della Cassazione: non sono ammesse in sede di legittimità rivalutazioni del quadro probatorio e doglianze meramente motivazionali
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato alla condanna pecuniaria di Euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere delle spese per ricorsi inammissibili e al principio che l'inammissibilità non è automaticamente colpa della parte ove non sussistano elementi contrari
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che si risolvono in mera rivalutazione dei fatti o della motivazione sono, di norma, inammissibili: bisogna indicare errori di diritto o vizio specifico di motivazione collegabile a una violazione di norme.
- Le misure cautelari per reati di tipo associativo richiedono motivazione logica e coesa: ripetute forniture, modalità di pagamento, contatti con più soggetti e costanza nelle consegne possono essere valutati come indizi di ruolo stabile nell'associazione.
- L'esito di procedimenti paralleli non vincola automaticamente altri giudizi: l'esclusione di un'aggravante in un processo diverso non è prova che la soglia non sia stata superata in un diverso procedimento; l'accertamento tecnico definitivo resta di merito.
- Le analisi tossicologiche che evidenziano principio attivo oltre la soglia sono elementi idonei a sostenere, anche in sede cautelare, la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità, rimettendo comunque l'accertamento definitivo al giudizio di merito.
- Chi impugna deve articolare censure di diritto o indicare vizi specifici di motivazione attinenti alla logica dell'ordinanza; generiche affermazioni sulla insufficienza degli indizi senza confronto documentale con la motivazione risultano inefficaci e portano all'inammissibilità.
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