Cassazione Penale, Sentenza n. 34973/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società, operante nella compravendita e gestione di terreni e immobili, nella costruzione e locazione di immobili, era stata attinta da informazione interdittiva antimafia prefettizia del 26 gennaio 2023 e aveva chiesto, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, l’ammissione al controllo giudiziario volontario. Il Tribunale di Bologna aveva respinto l’istanza per difetto di occasionalità del condizionamento mafioso; la Corte d’appello di Bologna aveva confermato il rigetto. Dopo un primo annullamento della Cassazione per motivazione apparente, la Corte d’appello, in sede di rinvio, con decreto del 27 gennaio 2026 ha nuovamente rigettato l’appello. Ha ritenuto non occasionale e non emendabile l’infiltrazione, valorizzando i rapporti commerciali, dal 2019 al 2021, con imprese riconducibili a soggetti coinvolti in procedimenti per criminalità organizzata, i legami familiari e societari, la sproporzione tra ricavi e struttura aziendale e l’inadeguatezza delle misure organizzative presentate. La società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 627, comma 3, c.p.p. e 34-bis d.lgs. n. 159/2011 e motivazione inesistente, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse rispettato i principi della sentenza rescindente né valutato la limitatezza temporale dei rapporti e la loro successiva cessazione; 2) violazione dell’art. 34-bis e travisamento della prova, perché il bilancio indicava immobilizzazioni materiali per euro 365.121,00, riferite anche a gru, escavatori e altri mezzi, e perché i soli due dipendenti sarebbero stati integrati in funzione delle commesse; 3) violazione dell’art. 34-bis e motivazione apparente quanto all’organismo di vigilanza e al modello organizzativo, deducendo che il verbale assembleare del 18 giugno 2024 indicava la nomina di un professionista e che il modello prevedeva compiti di autocontrollo; 4) violazione dell’art. 34-bis per asserita inversione dell’onere della prova, poiché la decisione avrebbe fondato il rigetto sull’insufficienza delle allegazioni della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha precisato che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e non per ordinari vizi motivazionali o travisamenti della prova, salvo che le lacune o gli errori siano così radicali da tradursi in motivazione assente o apparente. Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello in sede di rinvio ha dato conto degli elementi indicati dalla sentenza rescindente e ha motivato sulla reiterazione dei rapporti commerciali, sulle incongruità dell’operatività aziendale e sull’assenza di elementi concreti di autonoma capacità imprenditoriale; la censura sulla durata dei rapporti è stata ritenuta di merito, anche perché si trattava di tre anni e mancavano dati più recenti di effettivo affrancamento. Il secondo motivo è inammissibile, perché propone una lettura alternativa dei bilanci e degli elementi sulla struttura aziendale, senza dimostrare una lacuna motivazionale radicale: l’iscrizione contabile di immobilizzazioni non documentava, secondo il giudice di merito, la concreta disponibilità dei mezzi. Il terzo motivo è infondato: la nomina di un componente dell’organismo di vigilanza non era decisiva, essendo rilevanti la concretezza delle prescrizioni del modello, i poteri di intervento e l’autonomia dell’organismo; il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto il modello generico e inidoneo a prevenire rapporti con soggetti permeabili alla criminalità organizzata. Il quarto motivo è infondato: non risultava un’inversione dell’onere della prova, ma una valutazione degli elementi prodotti dalla società, ritenuti inidonei a fondare una prognosi positiva di bonificabilità.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, c.p.p.
A colmare queste lacune è stato chiamato il giudice di rinvio, tenuto all’osservanza dei principi di diritto richiamati nella sentenza rescindente;
Il giudice di rinvio deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Ciò vale anche per i provvedimenti che valutano la richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, da considerarsi in una visione unitaria con il controllo giudiziario richiesto dal pubblico ministero una misura di prevenzione soggetta alle medesime regole generali poste per tutte le altre previste dal codice antimafia
Il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione e, nel giudizio di legittimità, soggiace alle regole generali applicabili ai provvedimenti in materia di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. resta escluso dal procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da transfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge
Nel ricorso di legittimità contro provvedimenti di prevenzione il travisamento della prova non è autonomamente deducibile; rileva solo quando, per gravità e decisività, determini una motivazione apparente o inesistente.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
sicché la verifica della sussistenza dei vizi denunciati dalla difesa riguardo il provvedimento emesso dal giudice di rinvio deve tenere conto dei profili sui quali è stata richiesta un’espressa e argomentata presa di posizione valutativa e tuttavia, pur senza escludere che vizi del ragionamento dimostrativo o probatorio (di consistente entità) possano ricadere – in taluni casi - nel perimetro applicativo della disposizione di cui all’art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011, il controllo non potrà estendersi a pretese incoerenze interne del ragionamento probatorio
Il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi di legge e non consente di sindacare mere incoerenze o ricostruzioni probatorie alternative; vizi probatori di consistente entità possono rilevare nei limiti indicati dalla norma.
art. 111, sesto comma, Cost.
E infatti è possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, quando si ravvisa la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale
La motivazione è requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; la totale omissione di argomentazione su un elemento essenziale può integrare violazione di legge e determinare la nullità.
art. 125, comma 3, c.p.p.
E infatti è possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, quando si ravvisa la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale
La radicale mancanza di motivazione su un punto essenziale del provvedimento costituisce violazione dell’obbligo legale di motivazione e può essere censurata come violazione di legge.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
E infatti è possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, quando si ravvisa la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale
Nei provvedimenti in materia di prevenzione, l’assenza radicale di motivazione su un punto essenziale integra una violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere, pertanto, respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è circoscritto alla violazione di legge: non sono autonomamente deducibili il vizio di motivazione ordinario e il travisamento della prova, salvo che la lacuna o l’errore siano così radicali e decisivi da tradursi in motivazione assente o apparente.
- Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi ai principi di diritto della sentenza rescindente e a esaminare in modo espresso i temi e le deduzioni per i quali era stata rilevata una carenza motivazionale; il controllo successivo non può però trasformarsi in una nuova valutazione di merito delle prove.
- Nel valutare l’ammissione al controllo giudiziario volontario, l’occasionalità del condizionamento e la concreta bonificabilità dell’impresa vanno apprezzate considerando congiuntamente la durata e la reiterazione dei rapporti sospetti, l’effettiva autonomia operativa dell’impresa e la consistenza concreta delle misure organizzative proposte.
- La mera iscrizione contabile di beni o l’enunciazione di principi in un modello organizzativo non dimostrano, di per sé, l’effettiva disponibilità di risorse aziendali o l’idoneità del programma di bonifica: assumono rilievo la verificabilità dei beni e la presenza di prescrizioni concrete, poteri adeguati e autonomia dell’organismo di vigilanza.
- La valutazione negativa della bonificabilità, fondata sugli elementi emersi dagli atti e sulla loro insufficienza a sostenere una prognosi favorevole, non integra di per sé un’inversione dell’onere della prova.
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