Sentenza n. 375/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 9.8.2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al n. 94 in data 26.8.2022, di non approvazione e rinvio al Comune di Crispiano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, della Variante al Piano di Fabbricazione del Comune di Crispiano, adottata con DCA n. 1 del 3.8.2021, per la riqualificazione urbanistica di un'area di 29.110 mq sita in località Torre Mininni, in catasto al fg. 57 p.lla 1035; - della nota di trasmissione al Comune di Crispiano Prot. r_puglia/AOO_079-29/08/2022/9345; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi la proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, il parere tecnico reso come Allegato A alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2022/00017 del 9.6.2022 a firma del Funzionario p.o. e della Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Strumentazione Urbanistica ed il parere non favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 4723 del 27.5.2022 richiamato nel suddetto parere tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 9 agosto 2022 di non approvazione e rinvio al Comune di Crispiano della variante puntuale al Piano di Fabbricazione relativa a un’area di 29.110 mq in località Torre Mininni, nonché gli atti presupposti, incluso il parere regionale non favorevole di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria dell’area, ha impugnato il diniego regionale di approvazione della variante urbanistica adottata dal Commissario ad acta, che prevedeva destinazioni a verde attrezzato, attrezzature di interesse comune, edilizia residenziale sociale e zona C3 di espansione residenziale. Ha contestato il parere paesaggistico regionale sostenendo che il progetto territoriale “Patto città-campagna” e le relative linee guida non fossero applicabili, poiché l’area sarebbe inserita in un contesto già urbanizzato, dotato di margini urbani definiti e di viabilità. Ha inoltre dedotto che il nuovo carico urbanistico, pari a circa 240 abitanti, sarebbe stato compatibile con le previsioni del Piano di zona, che la valutazione regionale riferita all’intero settore residenziale comunale sarebbe stata in contrasto con il DRAG e che non vi sarebbe stata alcuna indebita riduzione delle aree a standard. Il TAR ha acquisito in via istruttoria il testo integrale del parere paesaggistico regionale, i cui contenuti erano stati solo parzialmente trascritti nella deliberazione impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato il parere regionale contrario alla compatibilità paesaggistica. L’area è classificata dal PPTR, nella carta delle morfotipologie urbane, come “campagna urbanizzata”, ossia come spazio di transizione e raccordo tra il contesto rurale e quello urbano, prossimo alle aree agricole poste a nord e a sud dell’abitato. Tale classificazione rende applicabili i criteri e gli indirizzi delle Linee guida per il “Patto città-campagna”, con particolare riferimento alla “campagna del ristretto”. Il progetto, essendo caratterizzato in misura prevalente dalla destinazione residenziale, è stato ragionevolmente ritenuto non coerente con gli obiettivi di raccordo, salvaguardia della continuità ecologica, qualificazione degli spazi periferici e realizzazione di servizi e attrezzature. La motivazione regionale è stata giudicata puntuale, coerente e conforme agli strumenti di pianificazione paesaggistica. La legittimità di tale autonoma ragione ostativa è stata ritenuta sufficiente a sostenere il diniego di approvazione della variante; sono stati pertanto assorbiti gli ulteriori motivi relativi al carico insediativo e alla dotazione degli standard urbanistici. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 16 l.r. Puglia n. 56/1980
Disciplina il procedimento regionale di approvazione delle varianti urbanistiche; la deliberazione regionale impugnata è stata adottata ai sensi di tale disposizione.
art. 96.1.c NTA del PPTR
Costituisce il riferimento normativo per la valutazione regionale di compatibilità paesaggistica della variante.
art. 6 NTA del PPTR
È richiamato in relazione al valore direttivo dei progetti territoriali per il paesaggio regionale, tra cui il “Patto città-campagna”.
art. 3 d.m. n. 1444/1968
È richiamato nel parere regionale in relazione alla dotazione minima pro capite delle aree a standard; il TAR non esamina nel merito la relativa censura, ritenendo sufficiente la ragione paesaggistica ostativa.
Massime di principio
- La classificazione di un’area negli elaborati del piano paesaggistico regionale come “campagna urbanizzata”, quale spazio di transizione tra il contesto rurale e quello urbano, legittima l’applicazione degli indirizzi e delle raccomandazioni previsti per la “campagna del ristretto” dal progetto territoriale “Patto città-campagna”.
- Un parere di compatibilità paesaggistica può legittimamente negare l’approvazione di una variante urbanistica prevalentemente residenziale quando, sulla base della classificazione paesaggistica dell’area e delle caratteristiche del progetto, l’intervento risulti incoerente con gli obiettivi di raccordo tra città e campagna, continuità ecologica, salvaguardia degli spazi aperti e qualificazione delle periferie.
- La presenza di edificazione e infrastrutture attorno all’area non esclude la qualificazione della stessa come “campagna urbanizzata” quando essa conservi una funzione di transizione e raccordo con le aree agricole circostanti.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerlo consente il rigetto del ricorso senza esaminare le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni, che possono essere dichiarate assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
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