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Sentenza

Sentenza del 21/12/2022 n. 37420 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione da parte della contribuente degli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2007-2012 per la superfice di un immobile (mq. 728) locato a G.S.T. Sas Casa Vacanze Le Rose. La contribuente deduceva di non essere tenuta al tributo perché l'immobile era stato dato in affitto d'azienda con atto notarile dal 2/5/2000 al 5/4/2013 e quindi non vi aveva la disponibilità. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente escludendo il tributo per carenza del presupposto impositivo e rilevando altresì il rischio di bis in idem in quanto l'affittuaria risultava iscritta nei ruoli TARSU per l'intero periodo. Il Comune ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR ha errato nell'interpretazione del D.Lgs. n.507/1993 (artt. 64 e 73) e nell'applicazione della normativa sulle denunce TARSU: la società contribuente, avendo mantenuto la sede legale e domicilio nell'immobile e non avendo effettuato le necessarie variazioni/cessazioni, non poteva sottrarsi agli adempimenti e alla relativa responsabilità; inoltre la CTR non avrebbe adeguatamente considerato le iscrizioni e le variazioni di ruolo che attestavano la presenza di più soggetti e la diversa disponibilità materiale dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha così ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi tratti dal D.Lgs. n.507/1993 e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di denunce/variazioni TARSU e di imputazione dell'onere tributario. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 3.500,00 + Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge); le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64

    Art. 64, comma 4: la tassa non è dovuta per gli anni successivi alla cessazione se l'utente presenta denuncia (anche tardiva entro i limiti di legge) e prova la mancata detenzione/occupazione, oppure se risulta che il tributo è stato assolt o dal nuovo occupante iscritto a ruolo. La Corte ha richiamato questo principio e ritenuto che la CTR non lo avesse correttamente applicato.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73

    Disciplina degli accertamenti e della verifica; la Corte sottolinea che l'Ente può procedere con accertamenti presuntivi se le dichiarazioni/non pagamenti non risultano coerenti e che l'iscrizione a ruolo del nuovo occupante è elemento rilevante per ripartire la responsabilità fiscale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 75

    Termini e modalità connessi alle iscrizioni a ruolo e impugnazioni; richiamato nel quadro del termine per presentare denunce tardive di cessazione (v. art. 64 comma 4 e giurisprudenza).

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati dal Comune: vizio di interpretazione della normativa e violazione di norme in tema probatorio e di diritto sostanziale.

  • Codice di procedura civile, art. 115 c.p.c.

    Rinvio alla normativa processuale relativa alla formazione della prova e alla valutazione degli elementi documentali; citato dal Comune per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

Massime di principio

  • La semplice affermazione di un contratto di affitto d'azienda non esonera automaticamente il concedente dal pagamento della TARSU: è necessario dimostrare la concreta cessazione della detenzione/occupazione e/o che il nuovo occupante sia stato formalmente iscritto a ruolo e abbia effettivamente assolto il tributo.
  • Le denunce e le variazioni agli uffici comunali relative alla cessazione/trasferimento della detenzione sono obbligatorie; la loro omissione può rendere inefficace la difesa del precedente occupante salvo che sia provato in modo documentale e inequivocabile che il nuovo occupante ha assunto e pagato l'obbligo tributario.
  • Il permanere della sede legale o del domicilio fiscale nell'immobile oggetto di accertamento è elemento rilevante e può indurre a ritenere che il contribuente conservi una disponibilità tale da mantenere l'obbligo tributario.
  • Se più soggetti hanno avuto la materiale disponibilità dell'immobile o la cessione non è stata esclusiva, occorre valutare nel merito la distribuzione della responsabilità: la semplice indicazione di un contratto non sostituisce la prova delle variazioni amministrative e dei pagamenti a ruolo.
  • Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione per mancata detenzione deve fornire prova della cessazione o della corresponsione del tributo da parte del nuovo occupante; l'amministrazione può fondare l'accertamento sulle risultanze di ruolo e sulle omissioni dichiarative.
  • Per evitare contenziosi è consigliabile notificare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione d'uso, cessione o cessazione di immobili e conservare documentazione (contratti, registrazioni a ruolo, ricevute di pagamento) comprovante la posizione tributaria dei soggetti coinvolti.

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