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Sentenza

Sentenza n. 1533/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto di conferimento della qualifica con decorrenza dal 4 giugno 2022, anziché dal 1° gennaio 2005, nonché il silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di retrodatazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adeguare la decorrenza giuridica della promozione conseguita per merito straordinario, in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con retrodatazione al 1° gennaio 2005, ricostruzione della carriera e risarcimento dei danni derivanti dal ritardato avanzamento. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che gli aveva conferito la qualifica con decorrenza dal 4 giugno 2022. Sono state dedotte la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 75 del d.P.R. n. 335/1982, alla luce della sentenza costituzionale n. 224/2020; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione delle disposizioni sulla ricostruzione della carriera e della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 172/2019; illegittimità costituzionale della normativa applicata; violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; violazione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e, in particolare, del principio di non discriminazione. È stato inoltre chiesto il risarcimento delle differenze retributive e della perdita di chance derivanti dalla mancata retrodatazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito. La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non può essere applicata retroattivamente a rapporti ormai esauriti e a posizioni giuridiche consolidate. Il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato i precedenti atti di inquadramento e le nomine dei colleghi che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano preceduto nell’anzianità; tali atti si erano quindi consolidati, rendendo intangibile l’anzianità attribuita e i suoi effetti anche sui successivi concorsi. Gli atti di nomina e di inquadramento hanno natura autoritativa e incidono su interessi legittimi, sicché la relativa contestazione deve essere proposta mediante tempestiva impugnazione nel termine decadenziale, non potendo essere introdotta successivamente come domanda di accertamento di un diritto soggettivo. Di conseguenza, l’Amministrazione non era obbligata a riallineare la decorrenza al 1° gennaio 2005; non sussistevano né violazione dell’obbligo di provvedere, né lesione dei principi di imparzialità, buon andamento e uguaglianza. È stata esclusa anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede, poiché il consolidamento delle posizioni giuridiche risponde ai principi di autoresponsabilità e stabilità dei rapporti. Il richiamo all’art. 2 TUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stato ritenuto inidoneo, trattandosi di principi non direttamente applicabili e comunque non incompatibili con la stabilità delle situazioni giuridiche consolidate. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’Amministrazione aveva applicato il diritto vigente e non era configurabile un illecito, né risultava adeguatamente configurabile la colpa, anche in ragione della complessità interpretativa della disciplina. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Non vi è violazione dell’obbligo di provvedere quando l’Amministrazione non è giuridicamente tenuta ad adottare il provvedimento richiesto.

  • art. 75 d.P.R. n. 335/1982

    La disciplina della progressione e della decorrenza delle qualifiche nella Polizia di Stato non consente di riaprire posizioni di inquadramento ormai consolidate e non tempestivamente impugnate.

  • sentenza Corte costituzionale n. 224/2020

    La pronuncia di incostituzionalità produce effetti retroattivi, ma non incide sui rapporti esauriti e sulle situazioni giuridiche consolidate.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non impongono la riapertura di rapporti amministrativi definitivamente consolidati.

  • art. 3, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. n. 172/2019

    La disposizione modificativa della disciplina delle qualifiche della Polizia di Stato non fonda, nel caso esaminato, il diritto alla retrodatazione della promozione.

  • art. 24-quater, comma 2-bis, d.P.R. n. 335/1982

    La disposizione non consente di superare il consolidamento degli atti di inquadramento non impugnati.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    I principi di correttezza e buona fede non impongono all’Amministrazione di modificare situazioni giuridiche consolidate né consentono di eludere i termini di impugnazione.

  • art. 2 TUE

    Il richiamo ai valori dell’Unione europea non è sufficiente a disapplicare il principio di stabilità delle situazioni giuridiche consolidate; la disposizione ha portata di principio e non è direttamente applicabile nel caso concreto.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    I principi di Stato di diritto e non discriminazione non ostano, di per sé, al consolidamento di posizioni giuridiche derivante dalla mancata impugnazione tempestiva degli atti.

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma opera retroattivamente, ma non incide sui rapporti esauriti e sulle situazioni giuridiche consolidate per effetto di giudicati, provvedimenti amministrativi definitivi, decorso dei termini di impugnazione o altri fatti estintivi o consolidativi.
  • Gli atti di nomina e di inquadramento del pubblico dipendente, inclusa la determinazione della decorrenza giuridica della qualifica, hanno natura provvedimentale e autoritativa e incidono su interessi legittimi; devono pertanto essere impugnati tempestivamente, non potendo la relativa illegittimità essere fatta valere successivamente mediante un’azione di mero accertamento.
  • La mancata impugnazione dell’atto di inquadramento o del provvedimento presupposto che determina lo scavalcamento nell’anzianità comporta acquiescenza e consolida gli effetti dell’atto anche rispetto alla valutazione dell’anzianità nei successivi concorsi e progressioni di carriera.
  • L’Amministrazione non è tenuta a provvedere su una richiesta di riallineamento della carriera quando l’ordinamento non impone la rimozione o la modifica di una posizione giuridica ormai consolidata; in tale ipotesi non sussiste neppure illegittimità del silenzio.
  • Il consolidamento delle situazioni giuridiche, anche quando pregiudizievole per alcuni interessati, costituisce espressione dei principi di autoresponsabilità e stabilità dei rapporti giuridici e non viola, di per sé, i principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza, correttezza e buona fede.
  • Non sussiste responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione quando il pregiudizio lamentato deriva dall’applicazione del diritto vigente e non è configurabile un illecito amministrativo, ferma restando la necessità di provare anche la colpa dell’apparato e il nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipio di legalità e tipicità

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