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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento prot. 0012594 del 16 novembre 2022, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Villa Castelli, nel richiamare e confermare il precedente diniego apposto con nota prot. n. 4307 del 14 aprile 2022, ha annullato d’ufficio l’autocertificazione, resa dalla ditta ricorrente, di avvenuta autorizzazione ex art. 44, comma 10, Decreto Legislativo n. n. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia multigestore, di proprietà della ricorrente, sull’impianto Vodafone Italia S.p.A., da ubicarsi su porzione di terreno agricolo, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 1550. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, trasmesso con nota prot. n. 2762 del 11 marzo 2022 del Responsabile SUE del Comune di Villa Castelli, con il quale si comunicavano le ragioni ritenute ostative all’installazione dell’impianto, nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di CC 40/2004 laddove “onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 …” (art. 5 co. 6).

Giustizia amministrativa202300120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dell’autocertificazione di avvenuta autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia multigestore, unitamente al precedente diniego e agli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore su un impianto esistente, da ubicare su terreno agricolo. Il Comune aveva dapprima comunicato il preavviso di diniego, richiamando la non conformità del progetto al regolamento comunale sugli impianti di telefonia, in particolare alla previsione che vietava l’installazione entro 500 metri da strutture sanitarie e aree o servizi similari, nonché la mancata produzione dell’assenso del proprietario del terreno. Successivamente aveva confermato il diniego e annullato d’ufficio l’autocertificazione di avvenuta autorizzazione presentata dalla società ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. La ricorrente ha dedotto: eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento; carenza motivazionale e violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990; irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 8 l. n. 36/2001. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus, ritenendo plausibile la formazione del silenzio-assenso sull’istanza e sospendendo gli atti impugnati. Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo che ha consentito la realizzazione dell’impianto in altri siti comunali e hanno stipulato il relativo contratto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’accordo raggiunto dalle parti e la successiva stipula del contratto hanno consentito la realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza originaria, determinando il pieno e irretrattabile soddisfacimento dell’interesse perseguito dalla ricorrente e facendo venir meno ogni ragione di contrasto. Il giudice ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese processuali sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina richiamata per l’istanza di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto di telefonia, nella versione modificata dal d.lgs. n. 207/2021.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Disposizione richiamata quale base dell’autocertificazione di avvenuta autorizzazione presentata dalla società ricorrente.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al giusto procedimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato con riferimento al preavviso di diniego comunicato dal Comune.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Invocato in relazione all’annullamento d’ufficio dell’autocertificazione di avvenuta autorizzazione.

  • art. 8 l. n. 36/2001

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina statale degli impianti di telecomunicazione e ai limiti della regolamentazione comunale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone che una sopravvenienza amministrativa o negoziale soddisfi pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua derivante dalla decisione di merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. richiede che una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio soddisfi integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
  • Un accordo tra amministrazione e privato, seguito dalla stipula del relativo contratto e dalla realizzazione dell’intervento perseguito, può determinare la piena soddisfazione dell’interesse legittimo dedotto in giudizio e giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce la controversia senza esame dei vizi dedotti contro l’atto impugnato, quando la sopravvenienza abbia eliminato in modo pieno e definitivo l’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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