Cassazione Penale, Sentenza n. 14787/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per concorso nei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309/90 (riqualificazione della contestata associazione in più episodi di cessione di stupefacenti). I motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), perché i singoli episodi di spaccio (sottocapi P2 e P3) non sarebbero stati descritti nella imputazione originaria e dunque la riqualificazione sarebbe eterogenea rispetto all'accusa; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla prova della responsabilità, atteso che la condanna si sarebbe fondata soprattutto su una intercettazione/colloquio in carcere tra la ricorrente e il padre; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie meno grave prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, tenuto conto della minima offensività dell'episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il principio di correlazione non sia stato violato perché il capo P) e i sottocapi (P2, P3, P4) contenevano, sia pure sommariamente, la descrizione delle condotte e delle componenti soggettive degli episodi-reato poi ritenuti dal giudice; la riqualificazione non ha quindi sorpreso la difesa. Quanto alla prova, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito, in particolare il rilievo dato al colloquio in carcere con il padre, ritenuto elemento probatorio significativo, e ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità (divieto di riconsiderare il merito dei fatti salvo travisamento idoneo a disarticolare la motivazione). Infine, l'esclusione della ipotesi del quinto comma dell'art.73 è stata ritenuta coerente alla luce della quantità rilevata (superiore a un kg). Conseguentemente il ricorso è respinto e la condanna di merito confermata; la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare la condotta come concorso nei reati di cui all'art.73 d.P.R. n.309/90; la Corte lo applica per individuare responsabilità concorrente tra più soggetti.
art. 73 d.P.R. n.309/90
Norma sostanziale che punisce traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ha confermato la configurazione dei reati-fine (cessioni e detenzione) e ha escluso l'applicabilità del quinto comma (fattispecie meno grave) in ragione della quantità rinvenuta.
art. 80 d.P.R. n.309/90
Aggravante originariamente contestata e poi esclusa dalla Corte di appello; la Cassazione rileva che l'esclusione è coperta dal giudicato e non pregiudica la conferma della pena.
artt. 521 e 522 c.p.p.
Richiamati dalla ricorrente per il principio di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ricorda che la correlazione sussiste se l'imputazione, anche sommariamente, indica le componenti fattuali e soggettive dei reati-fine, come nel caso in esame.
art. 6 CEDU (comma 3, lett. a))
Richiamata dalla ricorrente sul diritto di difesa; la Corte ritiene che il diritto di difesa non sia stato compromesso perché l'imputazione era sufficientemente chiara.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) ed e))
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte le utilizza per definire i limiti del sindacato di legittimità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti nella riproduzione dei motivi nel ricorso; normale riferimento procedurale nel ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 23 d.l. n.137/2020
Riferimento procedurale relativo alla possibilità di deposito di requisitoria e conclusioni scritte da parte del Pubblico ministero nel procedimento, menzionato nelle fasi processuali.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521-522 c.p.p.) è rispettato se l'imputazione contiene, anche sommariamente e tramite sottocapi, le componenti fattuali e soggettive dei reati-reato poi ritenuti dal giudice; la riqualificazione non è di per sé nulla se non travalica il contenuto essenziale dell'imputazione.
- La Corte di cassazione non può rivedere il merito probatorio dei fatti: può annullare per "travisamento" della prova solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio (vizio macroscopico). Critiche meramente ricognitive del peso delle prove sono inammissibili.
- Le intercettazioni o colloqui intrafamiliari, se valutati come probatori e inseriti in un quadro indiziario coerente, possono reggere la decisione di merito purché la motivazione spieghi il rapporto logico tra prova e convincimento.
- L'ipotesi attenuativa/minore prevista dal quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309/90 richiede che la quantità e le circostanze siano compatibili con la minima offensività; quantità rilevanti (es. oltre 1 kg) precludono automaticamente l'applicazione della fattispecie ridotta.
- In sede di impugnazione per cassazione l'onere del ricorrente è di dimostrare concretamente il vizio giuridico o il travisamento probatorio: prospettazioni alternative che risultino congetturali o esplorative non sono sufficienti.
- Quando la sentenza di appello conferma una riqualificazione già operata in primo grado, è necessario che il giudice di rinvio espliciti le ragioni per le quali i fatti originariamente descritti comprendessero i reati-fine: la mancanza di tale spiegazione può giustificare annullamento e rinvio, ma l'assenza di questa carenza nel caso concreto legittima la conferma della condanna.
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