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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 782 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione utili ai soci - Si applica - Definitività accertamento società- Possibilità di impugnazione del socio - Sussiste - Dimostrazione mancata realizzazione del maggior utile accertato - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva applicato la presunzione di distribuzione degli utili per le società a ristretta base partecipativa e, sulla base del maggior utile accertato alla società, aveva imputato un maggior reddito al socio. Il socio ha contestato l'accertamento sostenendo di non aver effettivamente percepito l'utile presunto e denunciando che l'Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima in astratto l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili per le società a ristretta base partecipativa, ma ha affermato che il socio può sempre impugnare l'atto notificatogli e fornire prova contraria della mancata percezione dell'utile presunto. Nel caso concreto l'accertamento nei confronti del socio è stato annullato perché l'Ufficio non aveva considerato le rimanenze risultanti dalla contabilità della società, con ciò lasciando al socio la possibilità di provare l'inesistenza della distribuzione.

Norme richiamate

  • Presunzione di distribuzione degli utili per società a ristretta base partecipativa (normativa tributaria e giurisprudenza in materia)

    La norma/giurisprudenza oggetto dell'interpretazione autorizza l'Amministrazione a presumere la distribuzione di utili non documentatamente reinvestiti in società a ristretta base partecipativa, ma tale presunzione è ricorribile e può essere efficacemente contrastata dal socio con idonea prova contraria.

  • Principio della possibilità di impugnazione del socio indipendentemente dalla definitività dell'accertamento nei confronti della società

    Anche se l'accertamento originario nei confronti della società è divenuto definitivo, questo non impedisce al socio di impugnare l'accertamento tributario a suo carico e di dimostrare che il maggior utile non è stato effettivamente percepito.

Massime di principio

  • Per le società a ristretta base partecipativa l'Amministrazione può presumere la distribuzione degli utili non giustificati da documentazione: occorre però che la presunzione sia confrontata con elementi di fatto e di diritto e non sia automatica.
  • Il socio può sempre impugnare l'accertamento a suo carico anche quando l'accertamento nei confronti della società è definitivo; la definitività dell'atto societario non estingue il diritto del singolo di fornire prova contraria.
  • La prova contraria del socio deve dimostrare che l'utile accertato non è stato effettivamente distribuito: elementi tipici sono la corretta rilevazione delle rimanenze, la documentazione contabile che attesta il reinvestimento o l'assorbimento degli utili in poste aziendali e ogni altro titolo che dimostri l'assenza di percezione.
  • L'Amministrazione deve considerare e valutare le scritture e le risultanze contabili (es. rimanenze) prima di mantenere l'accertamento sul socio; omissioni nella valutazione contabile possono portare all'annullamento dell'atto.
  • In situazioni simili è consigliabile che il socio conservi e presenti documentazione dettagliata (bilanci, scritture, movimenti di patrimonio, verbali societari) per dimostrare la mancata percezione degli utili.

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