Sentenza n. 576/2026 - Lecce, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio e l'accoglimento delle domande del ricorrente formulate nell'ambito del giudizio R.G. n. 4267/2019 innanzi al Tribunale Civile di Taranto e che in questa sede vengono riproposte: “-accertare e dichiarare la inadempienza del Comune di Taranto in persona del legale rappresentante p.t. relativamente ai fatti di causa; -per l'effetto, condannare il Comune di Taranto in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte attrice di una somma di danaro ritenuta di giustizia per il grave inadempimento oltre interessi fino alla data dell''effettivo soddisfo e/o altra somma a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice a causa del grave inadempimento dell''Ente Comune di Taranto; -emettere sentenza che, altresì, obblighi il Comune di Taranto a prendere in carico le ridette aree mediante la stipula di Atto Pubblico idoneo allo scopo, e con spese a suo carico, indicando il termine ultimo per l'adempimento e manlevando con ciò l'odierna attrice da ogni onere e tributo connesso alle richiamate aree; -comminare al Comune di Taranto il pagamento di una somma di denaro ritenuta di giustizia da versare nei confronti dell''attrice, per ogni giorno di ritardo successivo al fissando ultimo termine per l'adempimento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e mancato perfezionamento del trasferimento al Comune delle aree previste dalla convenzione di lottizzazione del 14 ottobre 1985, con domanda di risarcimento e penalità di mora
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il giudizio già proposto davanti al giudice civile, dichiaratosi privo di giurisdizione. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione, la condanna dell’amministrazione a stipulare l’atto pubblico di trasferimento delle aree destinate alle opere di urbanizzazione, il risarcimento dei danni e il pagamento di una penalità di mora. Ha dedotto di essere subentrata agli originari lottizzanti mediante compravendita del 1998, di avere realizzato le opere di propria competenza e di avere inutilmente sollecitato il Comune, con plurime diffide, a perfezionare il trasferimento delle aree. Il Comune ha eccepito la prescrizione e, comunque, l’infondatezza delle domande, sostenendo che le opere realizzate non corrispondevano al contenuto della convenzione e non soddisfacevano l’interesse pubblico originario. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito una relazione comunale sulla natura e destinazione delle aree, in particolare dei parcheggi, e sulla loro effettiva fruibilità pubblica. La ricorrente ha contestato la ricostruzione comunale richiamando le norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché le domande riguardano l’esecuzione di una convenzione urbanistica assimilabile agli accordi sostitutivi di provvedimento ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990. Ha riconosciuto la legittimazione attiva della società, ritenendo che le obbligazioni derivanti dalla convenzione abbiano natura reale o propter rem e circolino con il bene, oltre a essere previsto espressamente il subentro dell’acquirente nella convenzione. Ha inoltre ritenuto non prescritto il credito, poiché le diffide del 1993, 1995, 2010 e 2014 erano idonee a interrompere la prescrizione. Nel merito, ha applicato i principi civilistici sull’adempimento: il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o impeditivo. Dalla relazione comunale e dalla documentazione fotografica il Collegio ha desunto che le opere realizzate dalla società, comprese le recinzioni, i parcheggi privati e l’area cortilizia, non corrispondevano alla viabilità e agli spazi pubblici previsti dal piano e dalla convenzione, impedendo la libera fruizione dell’area da parte della collettività. Ne ha concluso che il mancato trasferimento delle aree non era imputabile al Comune, ma alla condotta inadempiente della ricorrente, che non aveva realizzato le opere secondo le previsioni pattizie. È stata quindi respinta la domanda di esatto adempimento, nonché, per conseguenza, la domanda risarcitoria. È stata altresì respinta la domanda di penalità di mora per difetto dei relativi presupposti. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice civile.
art. 11 l. 241/1990
Le convenzioni urbanistiche sono assimilabili agli accordi sostitutivi di provvedimento e, in quanto compatibili, sono soggette ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative all’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento e degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche.
art. 17, comma 1, l. 1150/1942
decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione
La scadenza incide sull’efficacia del regime urbanistico del piano, ma non elimina gli effetti obbligatori della convenzione né impedisce di esigere gli obblighi convenzionali ancora dovuti.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per un ulteriore rinvio della causa.
Massime di principio
- Le controversie concernenti l’esecuzione di una convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la convenzione è assimilabile agli accordi sostitutivi di provvedimento previsti dall’art. 11 l. 241/1990.
- Le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica hanno natura reale o propter rem quando sono strettamente inerenti ai beni oggetto della convenzione; pertanto, in caso di trasferimento dei beni, esse si trasferiscono all’acquirente, che è legittimato a farle valere in giudizio.
- La scadenza della convenzione di lottizzazione fa venir meno l’efficacia delle previsioni urbanistiche non attuate, ma non estingue gli obblighi convenzionali già sorti, che possono essere fatti valere anche successivamente, nei limiti della prescrizione.
- Nelle controversie sull’adempimento di una convenzione urbanistica, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento; spetta invece all’amministrazione debitrice dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
- Il trasferimento gratuito al Comune delle aree destinate a opere di urbanizzazione può essere negato quando il privato non abbia realizzato le opere conformemente alla convenzione e tale difformità impedisca la destinazione o la libera fruizione pubblica prevista dall’accordo.
- Il rigetto della domanda di esatto adempimento per imputabilità dell’inadempimento al privato comporta il rigetto della domanda risarcitoria fondata sul medesimo mancato trasferimento e preclude il riconoscimento di una penalità di mora in assenza dei relativi presupposti.
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