Cassazione Penale, Ordinanza n. 21941/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Con un unico motivo, in entrambi i ricorsi, ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l'ipotesi di concorso di minima importanza ex art. 114 c.p. Sosteneva che l'acquirente abituale aveva contattato solo l'altro correo e che il suo apporto si sarebbe limitato alla guida dell'autovettura, senza detenzione o cessione della droga e senza alcun contatto materiale con il punto in cui era stato rinvenuto il bilancino di precisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero meramente ripropositive di questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica, avendo escluso che il ricorrente fosse un mero autista e affermato invece che egli, come l'altro concorrente, fosse dedito allo spaccio. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, nel titolo di condanna confermato nei giudizi di merito
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, in ipotesi di lieve entità
art. 114 c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere un apporto concorsuale di minima rilevanza, ma escluso dai giudici di merito sulla base della concreta partecipazione al fatto
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata a sostegno del principio per cui l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente, legittimando l'onere economico aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso la mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, non manifestamente illogica e fondata su oggettive risultanze probatorie.
- La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di minima partecipazione concorsuale richiede una critica effettiva alla ricostruzione del fatto; non basta prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →