Cassazione Penale, Sentenza n. 41532/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Trani che aveva disposto la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e art. 23 legge n. 110/1975. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 177, 291 comma 1-quater e 292 comma 3-bis c.p.p. per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo (interrogatorio di garanzia) che, secondo il ricorrente, avrebbe reso nulla l'ordinanza cautelare; inoltre contestava l'argomentazione relativa alla misura cautelare fondata sull'esigenza di pericolo di recidiva e la mancata dimostrazione della connessione probatoria con il delitto indicato nel capo A), che il ricorrente riteneva ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (deroga). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di deducibilità. Ha ritenuto che la nullità invocata per l'omesso interrogatorio (art. 292 comma 3-bis c.p.p.) costituisca una nullità a regime intermedio connessa al diritto di difesa e che, ai fini della sua tempestiva deduzione, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione nel primo atto utile, ossia durante l'interrogatorio di garanzia postumo o, comunque, già nell'istanza di riesame; poiché l'eccezione è stata proposta per la prima volta in cassazione, è stata esclusa dalla consultazione per i limiti di deducibilità ex art. 182 c.p.p. Non avendo la Corte bisogno di risolvere il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di deducibilità, ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ordinato il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000). Ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 177 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla disciplina delle deduzioni e nullità; la Corte non si sofferma su un'applicazione diretta ma la colloca nel più ampio quadro delle regole di deducibilità delle eccezioni
art. 291 comma 1-quater c.p.p.
Individua i casi in cui è obbligatorio l'interrogatorio preventivo; la mancata esecuzione è stata invocata come vizio procedurale suscettibile di nullità ai sensi dell'art. 292 comma 3-bis
art. 292 comma 3-bis c.p.p.
Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater; la Corte la qualifica come nullità a regime intermedio connessa al diritto di difesa, la cui eccezione deve essere tempestivamente dedotta
art. 309 c.p.p.
Riferito alla procedura di riesame: il ricorso per cassazione era avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva deciso l'istanza ex art. 309; la Corte ricorda che l'eccezione non è stata sollevata né in interrogatorio né in sede di riesame
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Indica le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) come base per la custodia cautelare; il Tribunale aveva motivato la misura richiamando gravi indizi e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva
art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere una presunta deroga o diversa valutazione probatoria in rapporto al capo A); la Corte non ha affrontato nel merito tale eccezione in quanto inammissibile per motivo procedurale
art. 182 c.p.p.
Stabilisce limiti di deducibilità in Cassazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullità non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione per i limiti di deducibilità previsti dall'art. 182
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato per la qualificazione della nullità come difetto procedurale che incide sul diritto di difesa; tale inquadramento giustifica la necessità di tempestiva deduzione dell'eccezione
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha ordinato l'invio di copia del provvedimento per gli adempimenti previsti
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al criterio per escludere l'aggravamento sanzionatorio quando non è ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque è stato disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo (art. 292 comma 3-bis c.p.p.) incide sul diritto di difesa ed è qualificata come nullità a regime intermedio: va dedotta tempestivamente, di norma nel primo atto utile davanti al giudice (interrogatorio di garanzia) o, se consentito dalla giurisprudenza applicabile, già in sede di riesame
- Se la nullità non viene sollevata né nell'interrogatorio postumo né nell'istanza di riesame, essa può risultare preclusa in Cassazione per i limiti di deducibilità (art. 182 c.p.p.), con conseguente inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali
- Quando si impugna un provvedimento cautelare per carenza motivazionale (es. mancata dimostrazione del pericolo di recidiva o della connessione probatoria), è opportuno sollevare tempestivamente tali contestazioni nei primi atti processuali per non precludere il loro esame
- La Corte tende ad evitare di risolvere contrasti giurisprudenziali sulla deducibilità delle nullità se il profilo non è stato tempestivamente dedotto; quindi, per preservare la possibilità di impugnazione, il difensore deve agire subito
- Ricorsi manifestamente tardivi o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in presenza degli accertamenti opportuni, anche il versamento di somme alla Cassa delle Ammende, purché non emerga colpa grave nella determinazione dell'atto
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