Cassazione Civile, Ordinanza n. 01992/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria patrocinio)
La controversia
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi e degli esborsi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio rinunciatari, sostenendo che tali somme dovessero gravare sull'erario. Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e delle norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19, assumendo che il termine per opporsi al decreto di liquidazione fosse stato sospeso e che, perciò, l'opposizione del 22/05/2020 fosse tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice segue il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c., pari a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, e che tale termine era stato sospeso dalla disciplina emergenziale Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Applicando la sospensione, la Corte ha calcolato che il termine finale cadeva il 25/05/2020, sicché l'opposizione proposta il 22/05/2020 era tempestiva. L'ordinanza del Tribunale di Ancona è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta con le forme e nel termine previsti per l'impugnazione del procedimento sommario di cognizione.
art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011
Ha modificato la disciplina dell'opposizione ai decreti di liquidazione, ricondotta al rito e ai termini dell'art. 702-quater c.p.c.
art. 702-quater c.p.c.
Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per i procedimenti civili e penali.
d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020
Ha inciso sulla disciplina emergenziale già dettata dal d.l. n. 18/2020, confermando la sospensione dei termini processuali nel periodo considerato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice è soggetta al termine di trenta giorni previsto per il rito sommario di cognizione, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali si applica anche al termine per proporre opposizione contro il decreto di liquidazione del consulente tecnico d'ufficio, incidendo sul computo della tempestività dell'impugnazione.
- Quando il termine di opposizione è sospeso per effetto di una disciplina emergenziale, il giudice deve ricalcolare la scadenza tenendo conto del periodo di sospensione prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività.
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