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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2009 notificato a un socio di una società di persone, al quale veniva imputato per trasparenza il reddito accertato in capo alla società, a seguito del disconoscimento di alcuni costi ritenuti non documentati o non inerenti. In primo grado erano state annullate tutte le riprese salvo quella relativa a fatture emesse dalla ditta Obinu; in appello la CTR aveva annullato anche tale ripresa, ritenendo i costi inerenti e sufficientemente documentati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, in un giudizio che riguardava il reddito di partecipazione; 2) violazione delle norme fiscali sulla determinazione del reddito d’impresa, censurando l’affermazione della CTR secondo cui le fatture riepilogative, pur prive di indicazioni analitiche dei cantieri e delle prestazioni, sarebbero comunque idonee a provare la deducibilità dei costi, anche valorizzando tabulati e la particolare attività svolta; 3) nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo, assumendo che il dispositivo avesse accolto l’appello solo con riguardo a una diversa ripresa e non anche a quella relativa alle fatture Obinu.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. Ha escluso il litisconsorzio necessario con la società dopo la definizione agevolata della sua posizione, richiamando l’orientamento secondo cui, quando il socio impugna l’accertamento del proprio reddito di partecipazione invocando il condono della società, non è necessaria la partecipazione della società stessa; ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate. Sul secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva ritenuto deducibili costi documentati da fatture prive delle indicazioni richieste e aveva dato rilievo alla distruzione di documenti per alluvione senza applicare correttamente il principio per cui la perdita incolpevole della documentazione non trasferisce l’onere della prova all’Ufficio, ma consente solo il ricorso a prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge. La causa è stata rinviata al giudice di merito anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    invocato dall’Agenzia per sostenere la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che dopo la definizione agevolata della posizione della società viene meno il nesso litisconsortile.

  • art. 5 t.u.i.r.

    richiamato per affermare l’imputazione per trasparenza al socio del reddito accertato in capo alla società di persone.

  • artt. 64 e 109 d.P.R. 917/1986

    richiamati dall’Agenzia per contestare la deducibilità di costi ritenuti non adeguatamente documentati e non inerenti; la Corte ha accolto la censura sul punto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    base processuale dei motivi di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base processuale del motivo di violazione di legge in tema di deducibilità dei costi.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per la procedura di definizione agevolata della controversia, non perfezionata per diniego dell’amministrazione.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    richiamato per affermare che le fatture per prestazioni di servizi devono contenere indicazione dell’entità, della natura e della data delle prestazioni ai fini della detrazione/deducibilità.

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    la perdita incolpevole del documento non esonera dall’onere della prova, ma consente soltanto il ricorso a prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo al reddito di partecipazione del socio, la definizione agevolata della posizione della società può far venir meno il litisconsorzio necessario con la società stessa, quando non sia più in discussione l’an o il quantum del reddito sociale ma solo la posizione del socio.
  • La deducibilità di costi per prestazioni di servizi richiede una documentazione che indichi in modo sufficiente natura, entità e data delle prestazioni; fatture meramente riepilogative o prive di indicazioni analitiche non sono di per sé idonee a provare il costo.
  • La perdita incolpevole della documentazione contabile non trasferisce all’Amministrazione l’onere della prova della deducibilità: il contribuente resta onerato di dimostrare il diritto alla deduzione e, in caso di impossibilità non imputabile, può ricorrere soltanto ai mezzi di prova consentiti in deroga alle ordinarie preclusioni.
  • In caso di impugnazione di una sentenza tributaria, la censura per contrasto tra motivazione e dispositivo è inammissibile se dal complesso della decisione emerge con sufficiente chiarezza quale sia stata la statuizione effettiva del giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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