Sentenza n. 1270/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 124/2023 – n. R.G. 654/2022 – pubblicata il 24/03/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2017/18-2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 124/2023, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché a ricevere gli accrediti relativi agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero debitore e chiesto, in caso di ulteriore mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero presso la sede reale e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: giudicato formatosi anteriormente al ricorso, notificazione del titolo all'amministrazione e decorso infruttuoso del termine di 120 giorni. In assenza di prova dell'esecuzione, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione debitrice deve procedere all'adempimento; il decorso infruttuoso di tale termine è stato ritenuto sussistente e rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al comando giudiziale entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari e le somme eventualmente dovute, compresi gli interessi riconosciuti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un funzionario dell'ufficio di appartenenza, nei limiti stabiliti dal giudice.
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