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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2546 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3105/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2484/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2024, notificata il 20.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2547 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1792/2024, emessa nel giudizio R.G. n.. 275/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2548 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 57/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5159/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2550 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2506/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8777/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2566 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n.. 3162/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5747/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2567 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 65/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 665/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/01/2024 notificata il 31/01/2024 passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2568 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2966/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3990/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2569 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1732/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 2002/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.10.2023, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2571 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 160/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2772/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2574 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1173/2024, emessa nel giudizio R.G. n. . 4687/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2576 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1715/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7490/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2577 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 681/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3410/2024 del Tribunale di Sezione Torino Lavoro, pubblicata in data 13/03/2025, notificata il 26/03/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2578 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1175/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4874/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2600 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 114/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2020/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16/01/2025, notificata il 22/01/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2609 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3113/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 4872/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/11/2024 notificata il 19/03/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2611 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2505/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8922/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2612 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 108/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3830/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2613 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 813/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4747/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2024, notificata il 03.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2615 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2388/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2913/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2616 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3147/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3765/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2618 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2862/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6205/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2620 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2413/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2909/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202502612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale del lavoro, recanti la condanna del Ministero all'accredito di somme sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con ricorsi separati, successivamente riuniti per la trattazione e la decisione, i docenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del Tribunale di Torino o del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulle rispettive Carte elettroniche del docente importi variabili, da 500 a 2.500 euro, a titolo di contributo per la formazione. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notificazione dei titoli giudiziali e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha rilevato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano state notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale, erano passate in giudicato e che, alla data dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre constatato l'assenza di contestazioni sull'inadempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata altresì disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale passato in giudicato in copia attestata conforme, dimostri la notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, purché l'inadempimento non sia contestato o risulti comunque accertato.
  • In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione un'obbligazione pecuniaria determinata e non eseguita, il giudice dell'ottemperanza ordina il pagamento entro un termine certo e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione della decisione senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né incidere sulla distinta liquidazione delle spese per ciascun ricorso.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere ritenuto compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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