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Sentenza

Sentenza n. 4007/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione Arera 15 novembre 2022, n. 576/2022/E/EEL, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, notificata alla ricorrente in data 18 novembre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di C.U.RA caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna in data 24 novembre 2022, e della correlata fattura n. 2202029814 trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre 2022, per un importo pari a euro 3.645.106,27; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA prot. n. 30127 del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Giustizia amministrativa202301802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 576/2022/E/EEL, atto di quantificazione degli importi prescritti e correlata fattura per euro 3.645.106,27, relativi alla riedizione del potere prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha riproposto, dopo la riassunzione disposta dal Consiglio di Stato, l’impugnazione della deliberazione ARERA adottata in ottemperanza a un precedente giudicato. In via preliminare ha dedotto la nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato. Nel merito ha contestato: l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione nella scelta del criterio del “segno reale”, determinato mediante la somma algebrica degli sbilanciamenti individuali, su base oraria e macrozonale; l’illogicità del criterio di valorizzazione degli effetti indiretti degli sbilanciamenti effettivi in controfase mediante il prezzo medio ponderato del mercato dei servizi di dispacciamento; la mancata analisi causale delle chiamate effettuate da Terna e la mancata distinzione tra costi derivanti dagli sbilanciamenti e costi connessi ad altre esigenze di rete. È stata inoltre chiesta una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio. Il TAR ha preliminarmente esaminato anche la possibile estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale.

La decisione

Il TAR ha anzitutto escluso l’estinzione del giudizio, ritenendo tempestiva la riassunzione: il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo individuata nella richiesta del curatore al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi, non dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Il motivo di nullità per violazione o elusione del giudicato è stato dichiarato inammissibile, perché il Consiglio di Stato aveva già rigettato l’azione di nullità e aveva disposto la riassunzione davanti al TAR della sola azione di annullamento. Gli ulteriori motivi sono stati respinti. Il giudice ha qualificato la scelta del “segno reale” come espressione di discrezionalità tecnica e ha affermato che essa non può essere censurata per mero difetto formale di motivazione, ma soltanto verificando l’attendibilità tecnico-scientifica del criterio e della sua applicazione. Richiamando la giurisprudenza precedente, ha ritenuto il criterio orario e macrozonale idoneo a ricostruire a posteriori l’effettivo stato del sistema, non essendo configurabile una programmazione nodale per gli utenti non abilitati. È stata ritenuta legittima anche la valorizzazione tramite prezzo medio ponderato del mercato dei servizi di dispacciamento, quale criterio coerente con il sistema pay-as-bid e favorevole agli operatori. Il TAR ha escluso la necessità di una distinta analisi causale delle chiamate di Terna, osservando che gli effetti degli sbilanciamenti sulla risoluzione di vincoli di rete diversi dal bilanciamento sono incidentali e non causalmente imputabili alla condotta degli utenti del dispacciamento; inoltre, Terna considera per tali esigenze le sole unità abilitate. L’istanza di verificazione o CTU è stata respinta perché diretta, in parte, a questioni già risolte dalla giurisprudenza e, in parte, a un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’Autorità. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    violazione e/o elusione del giudicato

    La censura di nullità per violazione o elusione del giudicato non può essere riproposta quando il giudice competente abbia già rigettato l’azione di nullità e disposto la riassunzione della sola azione di annullamento.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    il curatore “ha domandato al giudice delegato per il fallimento di essere autorizzato a costituirsi in tale giudizio”

    La conoscenza legale dell’evento interruttivo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, coincide con la richiesta del curatore al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    possibile ragione di estinzione del giudizio

    L’estinzione per mancata riassunzione non ricorre quando la riassunzione è effettuata entro tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    la mancata produzione agli atti della sentenza di liquidazione giudiziale ... e l’atto di autorizzazione a stare in giudizio

    La disposizione consente al giudice di sottoporre alle parti una possibile questione rilevata d’ufficio e di assegnare termini per il contraddittorio.

  • art. 2, comma 2, lett. d), l. 481/1995

    adottare un criterio di valorizzazione degli sbilanciamenti idoneo a coglierne la portata sul corrispettivo uplift

    La norma fonda il potere dell’ARERA di adottare criteri idonei a tutelare gli utenti e a ricostruire l’incidenza effettiva degli sbilanciamenti sul corrispettivo di sistema.

  • art. 14 delibera ARERA 111/06

    obbligo di programmazione diligente imposto agli utenti del dispacciamento

    Gli sbilanciamenti degli utenti del dispacciamento sono qualificati come condotte non diligenti rispetto all’obbligo di programmazione e non sono fungibili con le risorse di bilanciamento del mercato dei servizi di dispacciamento.

  • art. 39 delibera ARERA 111/06

    più favorevole valorizzazione possibile degli sbilanciamenti controfase delle unità non abilitate

    Il prezzo medio ponderato del mercato dei servizi di dispacciamento è ritenuto coerente con la disciplina previgente e più favorevole agli operatori rispetto ad altri criteri, come il prezzo marginale.

  • Regolamento (UE) 2019/943

    non esiste oggi né esisteva nel 2016 una programmazione di immissioni/prelievi a livello nodale

    La disciplina europea è richiamata a conferma del carattere zonale, e non nodale, del mercato elettrico rilevante per gli utenti non abilitati.

Massime di principio

  • Quando un giudicato abbia già rigettato l’azione di nullità e disposto la riassunzione davanti al giudice competente della sola azione di annullamento, la parte non può riproporre l’azione di nullità nel giudizio riassunto; la relativa censura è inammissibile per violazione del giudicato processuale.
  • Per i giudizi interrotti a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo individuabile nella richiesta del curatore al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio; la costituzione del curatore entro tre mesi da tale momento impedisce l’estinzione del processo.
  • Le scelte dell’autorità di regolazione fondate su regole tecniche costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica: il sindacato giurisdizionale non si esaurisce nel controllo estrinseco della motivazione, ma deve verificare l’attendibilità tecnico-scientifica del criterio e del procedimento applicativo, senza sostituire una valutazione tecnica opinabile con quella del giudice in assenza di errori, illogicità o inattendibilità.
  • Nella riedizione del potere prescrittivo in materia di sbilanciamenti elettrici, il “segno reale”, calcolato sulla base degli sbilanciamenti aggregati per ora e macrozona, costituisce un criterio idoneo a ricostruire a posteriori l’effettivo stato del sistema e a distinguere gli sbilanciamenti in fase da quelli in controfase.
  • La valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase mediante il prezzo medio ponderato del mercato dei servizi di dispacciamento è legittima quando risulti coerente con il sistema pay-as-bid, con la disciplina applicabile e con l’obiettivo di riconoscere agli operatori il beneficio massimo teoricamente ottenibile.
  • Gli effetti incidentali degli sbilanciamenti sulla soluzione di vincoli di rete diversi dal bilanciamento non sono causalmente imputabili alla condotta degli utenti del dispacciamento, poiché per tali esigenze il gestore considera le sole unità abilitate e coordinate con il gestore stesso.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Reti e impianti energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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