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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34123/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso IRPEF richiesto per l'anno 2000 da un ex dirigente ENEL, poi deceduto, sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro in aggiunta al TFR. Il contribuente sosteneva che una parte delle somme dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% prevista per il rendimento di polizza o comunque per il rendimento netto imputabile alla gestione del fondo previdenziale integrativo aziendale, anziché con la tassazione più gravosa applicata dall'ufficio. In sede di rinvio, la CTR ha riconosciuto solo in parte il diritto al rimborso, liquidando € 21.123,00. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di una consulenza contabile sostitutiva dell'onere probatorio gravante sul contribuente; con il secondo e il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e di varie norme tributarie e civili, lamentando che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sul significato di "rendimento" e sulla necessità di accertare il solo rendimento netto effettivamente derivante da gestione sul mercato del capitale accantonato. I resistenti, quali eredi, hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, deducendo a loro volta l'omesso esame del fatto storico relativo alla sussistenza e quantificazione del rendimento, anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il primo motivo. Ha rigettato il ricorso incidentale degli eredi. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario del contribuente, quindi negando il rimborso richiesto. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la particolarità della vicenda; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei resistenti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario non può supplire alle carenze probatorie dell'ufficio finanziario; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento dei motivi sul merito della qualificazione del rendimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della decisione sulla prova, ma non decisivo perché la Corte ha risolto la controversia sul corretto perimetro del rendimento tassabile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che spetta al contribuente provare la spettanza del trattamento agevolato e la natura delle somme.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la CTR non si è uniformata alla nozione di rendimento già fissata.

  • art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Rilevante per il regime fiscale dei fondi pensione e delle prestazioni maturate in relazione alla disciplina previdenziale complementare.

  • art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Richiamato nel quadro normativo del regime fiscale applicabile alle prestazioni del fondo integrativo.

  • artt. 16, 17 e 42 (ora 45) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati per la tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro e per la distinzione rispetto alla ritenuta del 12,50%.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, inteso come rendimento netto da gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può riesaminare la questione in modo incompatibile con la nozione giuridica già fissata.
  • In materia di prestazioni di previdenza complementare aziendale erogate in capitale, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non alle componenti calcolate con sistemi meramente attuariali o di riserva.
  • La certificazione del fondo o del datore di lavoro non è di per sé sufficiente a provare la sussistenza di un rendimento tassabile se non emerge un effettivo investimento del capitale sul mercato.
  • Il contribuente che chieda il trattamento fiscale agevolato deve dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione della minore aliquota, ivi compresa la concreta riferibilità delle somme al rendimento agevolato.
  • Se la Corte di cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito, rigettando o accogliendo la domanda originaria secondo diritto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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