Sentenza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 4
per la condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento del danno derivante dal trasferimento d’autorità e dall’allontanamento dal luogo di residenza e dal nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame e dell’assenza di opposizione delle parti costituite, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza esaminare nel merito la domanda risarcitoria né la legittimità del trasferimento d’autorità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: trasferimento d’autorità disposto nei confronti del ricorrente, dal quale veniva dedotto un danno risarcibile per l’allontanamento dal luogo di residenza e dal nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto una domanda di condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal trasferimento d’autorità disposto con provvedimento ministeriale notificato il 17 settembre 2013, nonché dal conseguente allontanamento dal luogo di residenza e dal nucleo familiare. Il Ministero della Difesa e il Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito si sono costituiti resistendo al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame, sottoscritta personalmente e notificata alle parti costituite, che non vi si sono opposte.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
dichiarazione di rinuncia al gravame
La rinuncia al ricorso, notificata alle parti costituite e non opposta, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita l’interpretazione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita l’interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriori effetti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia formalizzata dalla parte e portata a conoscenza delle parti costituite senza opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non deve esaminare nel merito la domanda proposta né i vizi dedotti contro l’azione amministrativa sottostante.
- Le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ravvisi peculiarità nella fattispecie concreta.
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