Cassazione Civile, Ordinanza n. 25832/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'obbligo di trasferire la proprietà di un immobile sito in Parigi, fondata su una scrittura privata del 29 giugno 2001. Il Tribunale di Milano accolse la domanda; la Corte d'appello confermò. La parte convenuta ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 214, 215 e 115 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non ritualmente disconosciuta la scrittura privata posta a fondamento della pretesa; (2) violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c., lamentando l'omessa considerazione del motivo di appello relativo all'attribuzione alla scrittura privata del valore di confessione stragiudiziale; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, assumendo che la Corte avrebbe dovuto disporne la compensazione, almeno parziale. Il controricorrente ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della scrittura privata deve essere formale, inequivoco, specifico e determinato, requisiti che nella specie mancavano: la frase usata in comparsa e la successiva precisazione del difensore non integravano una chiara negazione della riconducibilità della sottoscrizione alla parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non riportava integralmente le doglianze svolte nei gradi di merito e non individuava correttamente il vizio processuale denunciato, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi. Ha respinto il terzo motivo perché la condanna alle spese era conforme al principio di soccombenza, non sussistendo soccombenza reciproca. È stata inoltre respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco
Il disconoscimento della scrittura privata richiede una contestazione chiara, specifica e non ambigua della sottoscrizione o della paternità del documento.
art. 215 c.p.c.
Richiamato nel ricorso insieme all'art. 214 c.p.c. per contestare la mancata efficacia del disconoscimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione del documento prodotto.
art. 2702 c.c.
Richiamato per contestare il valore di prova della scrittura privata non disconosciuta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere probatorio sulla autenticità e sul valore della scrittura privata e sul tema della confessione.
art. 2735 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per sostenere l'erronea qualificazione della scrittura come confessione stragiudiziale.
art. 91 c.p.c.
Applicato per confermare la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta; la temerarietà richiede consapevolezza dell'infondatezza o imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia va denunciato come nullità processuale e consente l'esame degli atti di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Riferito dalla Corte per osservare che la censura formulata non era correttamente sussumibile nel vizio dedotto.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 96, comma 1, c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede la consapevolezza della non spettanza della prestazione o un grado anomalo di colpa.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La sanzione pecuniaria ha natura pubblicistica ed è applicabile d'ufficio, ma solo ove il ricorso sia orientato a ostacolare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata o della sottoscrizione deve essere espresso in modo formale, specifico e inequivoco; contestazioni generiche, implicite o frammiste ad altre difese non sono idonee a privare il documento dell'efficacia probatoria propria della scrittura privata.
- La valutazione circa la sufficienza della formula usata per il disconoscimento della scrittura privata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere dedotta come nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con puntuale trascrizione delle doglianze e specifica indicazione dell'atto di merito, non potendo la Corte supplire all'onere di allegazione della parte.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza quando la domanda sia stata accolta in favore di una parte, anche se sulla base soltanto di alcune delle argomentazioni svolte, e non ricorre soccombenza reciproca per il solo fatto che non tutte le tesi difensive siano state accolte.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede una condotta connotata da consapevole infondatezza della pretesa o da imprudenza, imperizia o negligenza di grado marcatamente anomalo; il semplice rigetto del ricorso non basta.
- La sanzione pecuniaria d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone che l'impugnazione sia oggettivamente orientata a ostacolare la ragionevole durata del processo, e non solo che sia infondata.
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