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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 1351/2023 emessa e pubblicata in data 14 aprile 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1351/2023, recante condanna al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1351/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 maggio 2023, aveva condannato l'Amministrazione a corrisponderle euro 2.500,00 a titolo di carta docente. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato fondato sulla documentazione attestante il giudicato e l'inadempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti a esse equiparati, anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in base al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano automaticamente l'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per la disciplina delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere del contributo unificato posto a carico della parte soccombente, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e assegnare un termine perentorio per il pagamento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, l'importo indicato dal creditore non è automaticamente vincolante: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati dall'amministrazione secondo il contenuto del titolo giudiziale e le norme applicabili.
  • Il commissario ad acta può essere individuato preventivamente nella sentenza di ottemperanza e può essere incaricato di determinare definitivamente il residuo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione, senza compenso quando l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali deve essere decorso prima che l'inadempimento possa essere fatto valere mediante azione di recupero coattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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