Sentenza n. 906/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota della Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente – Settore n. 4 – Economia Circolare Autorizzazioni valutazioni Ambientali Sviluppo Sostenibile prot. n. 420337 del 1.10.2021 di rettifica parziale della precedente nota prot. n. 413074 del 27.09.2021; della nota n. 413074 del 27.09.2021, con cui la Regione Calabria ha ritenuto che i lavori realizzati dal ricorrente siano privi del necessario parere preventivo inerente la Valutazione di incidenza del progetto; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note regionali che hanno ritenuto i lavori realizzati privi del necessario parere preventivo relativo alla valutazione di incidenza del progetto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la nota della Regione Calabria del 1° ottobre 2021, di parziale rettifica della precedente nota del 27 settembre 2021, nonché quest’ultima, con cui l’amministrazione aveva ritenuto che i lavori realizzati fossero privi del necessario parere preventivo inerente alla valutazione di incidenza del progetto. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure rivolte contro le note regionali. La decisione si fonda sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere più interesse alla pronuncia impedisce al giudice di decidere d’ufficio la controversia nel merito e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice deve quindi adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione degli interessi incisi dall’azione amministrativa in materia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell’epigrafe processuale, senza che il giudice ne sviluppi una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte che attesti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, poiché il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Il principio dispositivo impone al giudice amministrativo di conformare la propria pronuncia alla dichiarazione espressa dalla parte circa il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso, salvo che sussistano ragioni processuali ostative risultanti dagli atti.
Come è indicizzato
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